Simulazione di malattia: certificato medico superabile solo con prova rigorosa

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È illegittimo il licenziamento disciplinare fondato sulla presunta simulazione dello stato di malattia quando il datore di lavoro non fornisca una prova rigorosa dell’inadempimento.

Non è sufficiente il ricorso a elementi indiziari non gravi, precisi e concordanti. Ciò vale in particolare in presenza di certificazione medica attestante la patologia, superabile solo mediante adeguati accertamenti medico-legali.

Licenziamento disciplinare e simulazione della malattia: onere prova e presunzioni

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 8738 del 8 aprile 2026, si è pronunciata su un licenziamento disciplinare fondato sulla presunta simulazione dello stato di malattia.

La decisione affronta due profili centrali: la corretta distribuzione dell’onere della prova e i limiti di utilizzo delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.

Il caso esaminato  

La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore, accusato di aver simulato uno stato di malattia per sottrarsi allo svolgimento di nuove mansioni assegnate e non gradite. Il lavoratore aveva prodotto certificazione medica attestante una sindrome ansioso-depressiva, con prescrizione di specifici farmaci, rilasciata dal medico curante.

Il datore di lavoro, tuttavia, aveva ritenuto tale stato patologico non veritiero, valorizzando elementi indiziari quali la mancata visita specialistica, il mancato acquisto dei farmaci e il comportamento complessivo del dipendente.

In primo grado la domanda del lavoratore era stata respinta. La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione iniziale, aveva confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo dimostrata la simulazione anche alla luce di tali elementi, nonostante la presenza del certificato medico.

Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.

I motivi di ricorso  

Il ricorso era articolato in cinque motivi, attraverso i quali il lavoratore denunciava, in primo luogo, l’errata individuazione dei fatti contestati ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dell’art. 2119 c.c.

Veniva inoltre dedotta la violazione delle regole sull’onere della prova, nonché l’illegittimo ricorso a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Infine, si lamentavano l’omesso esame di un fatto decisivo e vizi nella liquidazione delle spese.

La decisione della Corte  

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendo invece fondati il secondo e il terzo motivo.

Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. In conseguenza di tali valutazioni, è stata disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di lite.

Onere della prova  

Con riferimento al riparto dell’onere probatorio, la Cassazione ha ribadito che spetta al datore di lavoro dimostrare l’inadempimento contestato al lavoratore ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare.

Non è sufficiente la mera allegazione di elementi indiziari tali da imporre al lavoratore una prova contraria. Una simile impostazione, infatti, determinerebbe una indebita inversione dell’onere della prova, in contrasto con quanto previsto dall’art. 5 della L. n. 604/1966.

Presunzioni e certificazione medica  

In relazione al ragionamento presuntivo adottato dal giudice di merito, la Suprema Corte ha rilevato un vizio metodologico.

La simulazione dello stato di malattia era stata desunta da una serie di elementi, tra cui la provenienza della certificazione da un medico generico, la mancata effettuazione di una visita specialistica, il mancato acquisto dei farmaci prescritti e il dissenso manifestato dal lavoratore rispetto alle nuove mansioni assegnate.

Tuttavia, tali elementi sono stati ritenuti non idonei a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti, soprattutto alla luce della presenza di una certificazione medica come quella agli atti, attestante una patologia ansioso-depressiva, accompagnata da prescrizione farmacologica.

La Corte di legittimità ha quindi affermato che il certificato medico costituisce un elemento di significativo valore probatorio, superabile solo mediante adeguati accertamenti medico-legali.

La sua svalutazione, in assenza di tali verifiche, si traduce in una valutazione apodittica e priva di adeguato fondamento logico-giuridico.

Onere della prova e prova presuntiva: le conclusioni della Cassazione

L’ordinanza n. 8783/2026 conferma orientamenti consolidati in materia di licenziamento disciplinare e offre indicazioni operative rilevanti:

  • il datore di lavoro deve strutturare il proprio impianto probatorio in modo completo e rigoroso;
  • il ricorso a presunzioni richiede una valutazione complessiva degli indizi, nel rispetto dei requisiti normativi;
  • la presenza di certificazione medica impone un livello probatorio più elevato, non superabile con mere valutazioni indiziarie.

La decisione ribadisce, in definitiva, la centralità del principio di riparto dell’onere della prova e la necessità di un utilizzo rigoroso degli strumenti presuntivi nel contenzioso lavoristico.

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