Sicurezza sul lavoro: è contrattuale la responsabilità ex art. 2087

Pubblicato il



Con l’ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso del lavoratore infortunato, cassando la sentenza della Corte d’appello di Bologna e rinviando alla medesima Corte in diversa composizione.

L’arresto ribadisce, con taglio sistematico, i criteri di riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., riaffermando la natura contrattuale della responsabilità e l’ampiezza del dovere di prevenzione e vigilanza in capo al datore, anche con riferimento ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e all’assetto prevenzionistico delineato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza).

Vicenda processuale

Il lavoratore ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro. dinanzi al Tribunale di Piacenza per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e futuro prevedibili (danni “patiti e patiendi”) in conseguenza di un infortunio sul lavoro occorso mentre, nell’esecuzione delle mansioni, stava tagliando un tondino/legaccio di ferro. In tale frangente veniva colpito all’occhio sinistro da un frammento metallico, riportando grave lesione oculare (iperemia e lesione corneale) accertata presso il presidio ospedaliero competente.

Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo insussistente un danno differenziale: l’INAIL aveva riconosciuto un danno biologico permanente del 28%, corrispondente a quello accertato in sede civile, con conseguente assorbimento della pretesa differenziale. Il lavoratore veniva altresì condannato alle spese di lite.

La Corte d’appello ha confermato il rigetto nel merito quanto alla responsabilità datoriale; ha tuttavia riformato la statuizione sulle spese, disponendone la compensazione (spese giudiziali e c.t.u. per entrambi i gradi),

Fondando il proprio ragionamento su precedenti della Cassazione (Cass. n. 29909/2021; Cass. n. 28516/2019; Cass. n. 26495/2018; nonché Cass. n. 9120/2024, che richiama la prima), la Corte d’appello ha affermato che:

  • il lavoratore attore deve allegare la fonte dell’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.), il relativo inadempimento, nonché gli indici di nocività dell’ambiente di lavoro, da individuarsi nei concreti fattori di rischio propri della prestazione resa;
  • il lavoratore deve provare il nesso eziologico tra la violazione degli obblighi prevenzionistici e i danni subiti;
  • solo dopo tale dimostrazione sorge in capo al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi dell’evento dannoso.

Avverso la sentenza d’appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo; la società datrice di lavoro ha depositato controricorso.

Sicurezza sul lavoro e art. 2087 c.c.: riparto dell’onere della prova

La vicenda processuale ripropone lo spinoso tema della corretta suddivisione degli oneri di allegazione e prova in materia di infortuni e malattie professionali

Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 26021/2025 e in linea con Sez. Unite n. 13533/2001 e con Cass. n. 9817/2008, ricordano che la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale (“impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale”).

Ne discende che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni e pertanto si configura nel seguente modo:

  • il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione;
  • il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (valutazione dei rischi, organizzazione della prevenzione, informazione/formazione/addestramento, fornitura dei DPI, vigilanza sul loro uso).

Non è onere del lavoratore, evidenzia la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26021/2025, provare l'inadempimento ovvero la colpa del debitore e cioè la violazione da parte del datore di regole a contenuto cautelare, tipiche o atipiche: tale prova attiene alla colpa del debitore ed è posta a carico del datore nell’ambito dell’inadempimento contrattuale.

L’art. 2087 c.c. è norma proattiva: spetta al datore provare la salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro. Il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando l'inadempimento datoriale e senza l'onere di provarlo.

Obbligo di sicurezza: misure tecniche, organizzative e partecipative

Richiamando l’evoluzione normativa dalla logica prescrittiva del d.P.R. n. 547/1955 al sistema prevenzionistico del T.U. 81/2008, l’ordinanza n. 26021/2025 ribadisce che l'oggetto sostanziale dell'onere della prova a carico del datore attiene al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto.

L’obbligo di sicurezza si misura:

  • non soltanto sulle regole tecniche preesistenti,
  • ma anche sulle misure organizzative e procedurali (valutazione di tutti i rischi; idoneità e disponibilità dei DPI; procedure di lavoro; informazione, formazione e addestramento),
  • e sulla vigilanza effettiva affinché le misure predisposte siano concretamente osservate.

Su questo piano, la valutazione dei rischi (DVR) e la coerenza tra rischi individuati, misure pianificate e controllo dell’esecuzione assumono valore centrale.

Obbligo di vigilanza di vigilanza e uso dei DPI

La Cassazione ribadisce che la vigilanza sull’uso dei DPI è obbligo del datore di lavoro (Cass. n. 25597/2021; Cass. n. 20533/2015; Cass. n. 4980/2023). In particolare:

  • il datore risponde sia se omette di adottare le misure protettive “esigibili ex ante” sia se, pur adottandole, non vigila sul loro impiego;
  • l’eventuale imprudenza del lavoratore non esclude la responsabilità del datore, salvo il caso di rischio elettivo o condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al ciclo e alle direttive (Cass. n. 3763/2021).

Nel caso di specie (lesione oculare durante il taglio di un tondino di ferro), la Cassazione, con l’ordinanza n. 26021/2025. censura la Corte territoriale per avere richiesto al lavoratore la prova della “dinamica esatta” oltre quanto necessario e per avere preteso che fosse il lavoratore a dedurre e provare la violazione dell’obbligo di vigilanza, che è invece profilo rientrante nel perimetro degli obblighi datoriali.

Principi fissati dalla Cassazione

La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame secondo i seguenti principi di diritto:

  • la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale, secondo il paradigma dell’art. 1218 c.c
  • il lavoratore deve provare rapporto, infortunio, nesso causale e danno;
  • il datore di lavoro deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza e di aver vigilato sul loro uso.
  • la semplice consegna del DPI non basta; il datore deve controllarne l’effettivo impiego.
  • l’imprudenza del lavoratore non esonera il datore di lavoro, responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, salvo il caso di comportamento abnorme e imprevedibile.

 

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito