Rottamazione quinquies, nuove FAQ: rate sotto 100 euro ridotte d’ufficio

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L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha ripubblicato, il 7 maggio 2026, il documento con le FAQ dedicate alla Definizione agevolata – Rottamazione quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).

La nuova versione sostituisce quella del 28 aprile 2026 e presenta una struttura più sintetica: le domande e risposte passano da 19 a 13. La riduzione non sembra incidere sul perimetro sostanziale della misura, ma risponde a una diversa esigenza informativa, legata alla conclusione della fase di adesione. Il termine per presentare la domanda, infatti, era fissato al 30 aprile 2026.

FAQ rimodulate e nuova numerazione

Con la ripubblicazione del 7 maggio, il documento sulle FAQ viene riorganizzato e ridotto da 19 a 13 quesiti. Escono dalla nuova versione le risposte legate alla fase di accesso alla rottamazione quinquies: modalità di presentazione della domanda, uso dell’area riservata o dell’area pubblica, richiesta del prospetto informativo, verifica preventiva dei debiti definibili e rinuncia ai contenziosi relativi alle cartelle inserite nell’istanza.

Il documento assume così un taglio più operativo e si concentra sugli adempimenti successivi: esito della domanda, somme dovute, ripartizione dei pagamenti, scadenze, cause di decadenza e gestione delle rateizzazioni già in corso.

Rivista anche la numerazione. La FAQ sulla comunicazione delle somme dovute, che nella versione del 28 aprile era la n. 10, diventa la n. 3; le risposte sulla decadenza, prima collocate nelle FAQ n. 15, 16 e 17, sono ora riportate nelle FAQ n. 9, 10 e 11. La nuova struttura riflette quindi il passaggio dalla fase di adesione a quella di gestione dei piani di pagamento.

Nuovo chiarimento sulla ripartizione delle rate

La principale novità della versione del 7 maggio 2026 riguarda la FAQ n. 6, dedicata alla ripartizione del pagamento dovuto a titolo di rottamazione quinquies.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione precisa che l’importo dovuto viene suddiviso in base al numero di rate indicato dal contribuente nella domanda di adesione. Tuttavia, tale scelta incontra un limite: ogni rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il nuovo chiarimento riguarda proprio il caso in cui la ripartizione richiesta produca rate di importo inferiore a tale soglia. In questa ipotesi, il numero delle rate viene ridotto d’ufficio nella misura necessaria a garantire il rispetto dell’importo minimo previsto dalla legge.

Il punto è rilevante sul piano pratico. Il contribuente può avere indicato nella domanda un determinato numero di rate, ma il piano effettivo comunicato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà essere più breve se l’importo complessivo da versare non consente di rispettare la soglia minima di 100 euro per ciascuna rata.

In altri termini, la rateazione richiesta non viene automaticamente confermata nel numero indicato dal contribuente: sarà il piano risultante dalla “Comunicazione delle somme dovute” a definire le scadenze effettive, tenendo conto sia della scelta effettuata in sede di domanda sia del limite minimo previsto per ogni versamento.

Scadenze: confermato il calendario dei versamenti

La nuova FAQ n. 7 riepiloga il calendario dei pagamenti. Per chi ha scelto il versamento in un’unica soluzione, la scadenza resta fissata al 31 luglio 2026.

In caso di pagamento rateale, le prime tre rate scadono:

  • il 31 luglio 2026;
  • il 30 settembre 2026;
  • il 30 novembre 2026.

Dalla quarta alla cinquantunesima rata, i versamenti seguono un calendario bimestrale, con scadenze al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027. Le ultime tre rate, dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, scadono rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

Per i pagamenti dilazionati sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati dal 1° agosto 2026.

La FAQ precisa inoltre che i pagamenti dovranno essere effettuati secondo le date riportate nella Comunicazione delle somme dovute, che l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026, insieme ai moduli di pagamento.

Rispetto alla precedente formulazione, la nuova risposta assume un taglio più operativo: oltre a riepilogare le scadenze, richiama la disponibilità, sul sito istituzionale, del calendario aggiornato con le prossime scadenze delle definizioni agevolate.

In sintesi, la ripubblicazione del 7 maggio 2026 non cambia le regole della rottamazione quinquies, ma aggiorna le FAQ alla fase successiva all’adesione. Il punto operativo da evidenziare è la gestione delle rate inferiori a 100 euro: in questi casi il piano sarà ridotto d’ufficio, con un numero di scadenze inferiore rispetto a quello richiesto dal contribuente.
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