Corte dei conti e responsabilità erariale: riforma in vigore
Pubblicato il 22 gennaio 2026
In questo articolo:
- Riforma responsabilità amministrativa e Corte dei conti: cosa prevede
- Ridefinizione della colpa grave e nuovi limiti alla responsabilità erariale
- Atti sottoposti a controllo preventivo e presunzione di buona fede
- Responsabilità limitata al dolo in ambito conciliativo e tributario
- Potere riduttivo del giudice contabile
- Sanzioni accessorie e obbligo assicurativo
- Prescrizione dell’azione di responsabilità
- Rafforzamento della funzione consultiva della Corte dei conti
- Delega al Governo per il riordino della Corte dei conti
- Sanzioni per ritardi nei procedimenti PNRR e PNC
- Responsabilità di avvocati e procuratori dello Stato
- Applicazione nel tempo ed entrata in vigore
- Tabella delle principali novità
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È entrata in vigore il 22 gennaio 2026 la legge n. 1 del 7 gennaio 2026, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”.
La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2026, è stata approvata definitivamente dal Senato nella seduta del 27 dicembre 2025, a seguito del via libera della Camera dei deputati del 9 aprile 2025.
Il provvedimento introduce una riforma organica della disciplina della responsabilità amministrativa per danno erariale e ridefinisce in modo significativo le funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali della Corte dei conti, con particolare attenzione ai procedimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
Riforma responsabilità amministrativa e Corte dei conti: cosa prevede
La legge si compone di sei articoli e interviene principalmente:
- sulla Legge n. 20 del 1994, in materia di responsabilità amministrativa e controllo della Corte dei conti;
- sul Codice della giustizia contabile;
- sulla disciplina della responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato;
- sull’organizzazione e sul funzionamento della Corte dei conti, mediante delega legislativa al Governo.
Le nuove disposizioni si applicano, in parte, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, purché non definiti con sentenza passata in giudicato.
Ridefinizione della colpa grave e nuovi limiti alla responsabilità erariale
Il fulcro della riforma è rappresentato da una puntuale ridefinizione della nozione di colpa grave, elemento centrale per l’affermazione della responsabilità erariale.
La legge chiarisce che la colpa grave sussiste esclusivamente in presenza di:
- violazione manifesta delle norme di diritto applicabili;
- travisamento del fatto;
- affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrovertibilmente dagli atti.
Ai fini della valutazione della violazione manifesta, occorre tenere conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell’inescusabilità e gravità dell’inosservanza.
È espressamente esclusa la colpa grave quando la condotta sia stata adottata:
- in conformità a indirizzi giurisprudenziali prevalenti;
- sulla base di pareri delle autorità competenti.
La riforma non elimina la responsabilità per colpa grave, ma ne circoscrive l’ambito applicativo, riducendo il rischio di responsabilità per scelte amministrative discrezionali adottate in contesti normativi complessi.
Atti sottoposti a controllo preventivo e presunzione di buona fede
Non costituisce colpa grave il danno derivante da un atto:
- vistato e registrato dalla Corte dei conti nell’esercizio del controllo preventivo di legittimità;
- ovvero dagli atti richiamati o allegati che ne costituiscono il presupposto logico e giuridico.
È inoltre prevista una presunzione di buona fede in favore dei titolari di organi politici, fino a prova contraria, quando gli atti adottati:
- rientrano nelle loro competenze;
- sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi;
- in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso.
Responsabilità limitata al dolo in ambito conciliativo e tributario
La responsabilità amministrativa è limitata ai soli casi di dolo per le condotte connesse:
- alla conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale;
- alla definizione di procedimenti di accertamento con adesione, mediazione, conciliazione giudiziale e transazione fiscale in materia tributaria.
La previsione è finalizzata a incentivare l’utilizzo di strumenti deflattivi del contenzioso, riducendo il rischio di responsabilità erariale in ambiti caratterizzati da valutazioni tecnico-discrezionali.
Potere riduttivo del giudice contabile
Nei casi diversi dal dolo o dall’illecito arricchimento, la riforma rafforza e tipizza il potere riduttivo della Corte dei conti, introducendo limiti quantitativi vincolanti.
Il giudice contabile è tenuto a esercitare il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile esclusivamente il danno conseguente in modo immediato e diretto alla condotta, entro i seguenti limiti:
- non oltre il 30 per cento del pregiudizio accertato;
- e, comunque, non oltre il doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva, nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non oltre il doppio del compenso o dell’indennità percepiti per il servizio, la funzione o l’ufficio svolti.
Nella quantificazione dell’addebito devono essere considerati:
- l’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata;
- la gravità complessiva della condotta;
- i vantaggi conseguiti dall’amministrazione.
Sanzioni accessorie e obbligo assicurativo
Nei casi di maggiore gravità, la Corte dei conti può disporre, con la sentenza di condanna, la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni.
È inoltre introdotto un obbligo assicurativo generalizzato: chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche ed è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti deve stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati per colpa grave.
Nei giudizi per danno patrimoniale, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario.
Prescrizione dell’azione di responsabilità
Il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni dalla data del fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne abbiano avuto conoscenza.
La decorrenza è sospesa esclusivamente in caso di occultamento doloso del danno, realizzato mediante condotta attiva o violazione di obblighi di comunicazione.
Rafforzamento della funzione consultiva della Corte dei conti
La legge rafforza la funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.
Su richiesta delle amministrazioni competenti, possono essere resi pareri:
- su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete;
- connesse all’attuazione del PNRR o del PNC;
- di valore complessivo non inferiore a un milione di euro;
- purché estranee ad atti soggetti a controllo preventivo e a fatti per i quali sia già stato notificato un invito a dedurre.
I pareri devono essere resi entro 30 giorni; in caso di silenzio, operano meccanismi di assenso o di diniego implicito ai fini dell’esclusione della colpa grave.
Delega al Governo per il riordino della Corte dei conti
La legge conferisce al Governo una delega legislativa per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, con l’obiettivo di aumentarne l’efficienza operativa.
Tra i criteri direttivi rientra anche la previsione del rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici nei giudizi di responsabilità amministrativa conclusi con esito favorevole.
Sanzioni per ritardi nei procedimenti PNRR e PNC
È introdotta una specifica sanzione pecuniaria a carico del pubblico ufficiale responsabile dei procedimenti PNRR e PNC in caso di ritardi imputabili superiori al 10 per cento del termine previsto.
La sanzione varia:
- da 150 euro;
- fino a un massimo di due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo.
Responsabilità di avvocati e procuratori dello Stato
La responsabilità degli avvocati e dei procuratori dello Stato è ricondotta ai principi della legge 13 aprile 1988, n. 117, applicabili anche alle azioni di responsabilità esercitate dalla Corte dei conti.
La disciplina si estende anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, non sia stato ancora eseguito il pagamento delle somme dovute.
Applicazione nel tempo ed entrata in vigore
Le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa si applicano anche ai procedimenti e giudizi pendenti alla data del 22 gennaio 2026, purché non definiti con sentenza passata in giudicato, in coerenza con i principi di legalità e di favor rei.
La legge n. 1/2026 rappresenta un intervento di sistema volto a garantire maggiore certezza del diritto, proporzionalità delle sanzioni e razionalizzazione dei controlli, incidendo in modo significativo sull’equilibrio tra tutela dell’erario e autonomia dell’azione amministrativa.
Tabella delle principali novità
| Articolo | Oggetto | Novità introdotte |
|---|---|---|
| Art. 1 | Responsabilità erariale | Ridefinizione della colpa grave; previsione di ipotesi specifiche di responsabilità limitata al dolo; rafforzamento del potere riduttivo del giudice; coordinamento con le coperture assicurative. |
| Art. 2 | Funzione consultiva della Corte dei conti | Pareri su questioni giuridiche concrete legate a PNRR/PNC con valore ≥ 1 milione di euro e previa notifica dell’invito a dedurre. |
| Art. 3 | Delega al Governo | Riorganizzazione delle funzioni della Corte dei conti; disciplina sui rimborsi delle spese legali nei giudizi per responsabilità amministrativa. |
| Art. 4 | Misure sanzionatorie | Misure di responsabilizzazione per ritardi ingiustificati nei procedimenti PNRR/PNC, nell’ambito della disciplina della responsabilità amministrativa. |
| Art. 5 | Responsabilità civile di avvocati e procuratori | Estensione della disciplina prevista per i magistrati anche alla responsabilità erariale di avvocati e procuratori dello Stato. |
| Art. 6 | Applicazione nel tempo | Applicazione retroattiva del nuovo regime di responsabilità erariale ai procedimenti pendenti e non ancora definiti alla data di entrata in vigore. |
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