Reddito di cittadinanza, indebita percezione: sì al carcere da 2 a 6 anni
Pubblicato il 23 marzo 2026
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In materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza, è legittima la previsione di una pena detentiva da due a sei anni per le condotte fraudolente consistenti in dichiarazioni false o omissioni rilevanti.
La scelta legislativa, pur severa, non è manifestamente irragionevole, in considerazione della specificità della fattispecie e dell’esigenza di assicurare un’efficace tutela delle risorse pubbliche.
RdC: la Consulta conferma le sanzioni penali
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 35 del 20 marzo 2026, è intervenuta sul regime sanzionatorio previsto per le condotte fraudolente finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza (Rdc), dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019.
Il caso concreto e la questione sollevata
Il giudizio trae origine da un procedimento penale instaurato dinanzi al Tribunale ordinario di Firenze, avente ad oggetto la condotta di un’imputata che, al fine di ottenere indebitamente il Rdc, aveva reso dichiarazioni non veritiere nella dichiarazione sostitutiva unica, occultando la reale composizione del nucleo familiare.
Il giudice a quo, pur ritenendo accertata la responsabilità penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, citato, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a sei anni, ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto alla gravità concreta delle condotte.
Le censure sono state prospettate con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, evidenziando due distinti profili di illegittimità.
In primo luogo, il giudice rimettente ha ritenuto che la pena fosse intrinsecamente sproporzionata, in quanto il minimo edittale fissato in due anni di reclusione non consentirebbe al giudice di adeguare la sanzione alla concreta gravità della condotta né alla personalità dell’imputato.
In secondo luogo, è stata denunciata un’irragionevolezza sotto il profilo comparativo, alla luce del raffronto con fattispecie ritenute analoghe, quali l’indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter c.p. e la truffa aggravata ai danni dello Stato, disciplinata dagli artt. 640, secondo comma, n. 1, e 640-bis c.p.
L’inquadramento della fattispecie incriminatrice
La Consulta, nella sua disamina, ha preliminarmente ricostruito la natura del reato previsto dall’art. 7, comma 1, qualificandolo come fattispecie di pericolo concreto, che si perfeziona già con la presentazione di dichiarazioni false o con l’omissione di informazioni rilevanti, anche in assenza dell’effettiva erogazione del beneficio, nonché come reato a dolo specifico, richiedendo il fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza.
Quanto al bene giuridico tutelato, esso è stato individuato nel patrimonio dell’ente erogante e nella corretta destinazione delle risorse pubbliche.
La Corte ha inoltre posto in evidenza le peculiarità del reddito di cittadinanza, sottolineandone l’ampia platea dei destinatari, il meccanismo di accesso fondato su autocertificazioni, la rapidità dell’erogazione accompagnata da controlli successivi, nonché la finalità non meramente assistenziale, ma orientata all’inclusione sociale e lavorativa.
La valutazione della Consulta: assenza di sproporzione
Nel merito, la Corte costituzionale ha ribadito il principio secondo cui la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza.
Sotto il profilo della proporzionalità intrinseca, è stata esclusa la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., sulla base dei seguenti elementi:
- la fattispecie incriminatrice presenta una tipizzazione circoscritta, non idonea a ricomprendere condotte eterogenee sotto il profilo del disvalore;
- il minimo edittale di due anni, pur severo, non è di per sé manifestamente sproporzionato;
- eventuali valutazioni critiche sulla misura della pena attengono alla politica criminale, non al sindacato di costituzionalità.
Il confronto con le fattispecie analoghe
La Corte costituzionale ha altresì escluso la fondatezza delle censure basate sul raffronto con altre figure delittuose.
In particolare:
- rispetto alla truffa aggravata, è stata evidenziata la non omogeneità delle fattispecie, sia per la diversa struttura (presenza di artifici e raggiri) sia per la maggiore ampiezza applicativa di tali reati;
- quanto all’art. 640-bis c.p., la stessa cornice edittale (da due a sette anni) è risultata addirittura più severa, escludendo ogni profilo di irragionevolezza;
- in relazione all’art. 316-ter c.p., pur riconoscendo alcune analogie, la Corte ha ritenuto giustificata la differenza sanzionatoria in ragione:
- della diversa struttura (reato di evento vs. reato di pericolo);
- della presenza di una soglia di punibilità;
- della specificità del Rdc quale beneficio periodico e di larga diffusione.
Elemento decisivo è stato individuato nella necessità di garantire una adeguata efficacia dissuasiva, tenuto conto del rischio di diffusione delle condotte illecite e delle difficoltà nei controlli preventivi.
La decisione della Corte costituzionale
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate.
La pronuncia conferma, dunque, la legittimità della scelta legislativa di prevedere una cornice edittale più severa per le condotte fraudolente relative al reddito di cittadinanza, riconoscendo la coerenza di tale opzione con le finalità di tutela delle risorse pubbliche e di prevenzione degli abusi in un sistema di welfare ad ampia diffusione.
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