Polizza RC professionale per commercialisti: quando è obbligatoria

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Solo i commercialisti che esercitano la professione, anche in modo occasionale, sono obbligati a stipulare la polizza di responsabilità civile professionale. La semplice iscrizione all’albo non genera automaticamente l’obbligo assicurativo: questo scatta esclusivamente quando esiste un rapporto professionista-cliente, cioè quando il commercialista presta servizi professionali a terzi.

Così il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili si è così espresso nel Pronto ordine n. 86 del 9 settembre 2025.

Quesiti sull’obbligo di polizza professionale per gli iscritti non esercenti

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stato chiesto di chiarire se l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale si applichi anche agli iscritti all’albo che non esercitano la professione.

In particolare, i quesiti hanno riguardato le modalità con cui gli iscritti devono comunicare all’Ordine territoriale il mancato esercizio dell’attività e i requisiti necessari per rientrare nella casistica degli esonerati.

È stato inoltre chiesto se un iscritto che non svolge la professione possa essere privo di partita IVA ma, allo stesso tempo, risultare iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza senza possedere la polizza professionale.

Obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali

L’obbligo per gli iscritti all’albo di dotarsi di una polizza di responsabilità civile professionale è stato introdotto dall’art. 5 del D.P.R. 137/2012, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/2011.

Tale obbligo non discende dalla semplice iscrizione all’albo, ma è strettamente collegato all’esercizio della professione: la finalità è infatti quella di garantire la copertura dei danni arrecati al cliente nello svolgimento dell’attività professionale. La relazione ministeriale di accompagnamento al D.P.R. chiarisce che la polizza è necessaria solo quando il professionista assume incarichi direttamente dalla clientela, identificata come destinatario finale della prestazione.

Pertanto, l’obbligo non sussiste nei casi di lavoro subordinato, dove non si instaura un rapporto diretto professionista-cliente. Inoltre, è ribadito che l’iscrizione alla Cassa di previdenza richiede necessariamente l’apertura della partita IVA, poiché quest’ultima rappresenta il presupposto dell’esercizio abituale della professione e, quindi, dell’obbligo assicurativo.

Compiti dell’Ordine e conclusioni del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale ha chiarito che spetta agli Ordini territoriali vigilare sul rispetto della normativa professionale e accertare l’effettivo esercizio o meno dell’attività da parte degli iscritti. Per svolgere tale funzione, gli Ordini possono richiedere ai professionisti che intendono essere esonerati dall’obbligo della polizza RC professionale la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del DPR 445/2000). In questo documento l’iscritto, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare di non svolgere in alcuna forma attività professionale – né abituale né occasionale – di non possedere partita IVA, di non essere iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza e di essere consapevole che qualsiasi prestazione resa a terzi fa scattare l’obbligo della copertura assicurativa.

Pertanto, il CNDCEC conclude che l’obbligo di polizza non deriva dalla semplice iscrizione all’albo, ma esclusivamente dall’esercizio effettivo della professione, anche se limitato a incarichi saltuari. Di conseguenza, mentre gli iscritti inattivi possono essere esonerati tramite autocertificazione, chiunque svolga anche un’unica prestazione professionale nei confronti di un cliente è tenuto a stipulare la polizza RC professionale, a tutela sia del cliente sia del corretto esercizio della professione.
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