Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

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L’incarico di revisore presso un ente locale costituisce un’importante opportunità professionale e rappresenta una diversificazione rispetto all’attività tipica del revisore legale nel settore privato. Tale ruolo implica, tuttavia, l’assunzione di responsabilità per eventuali danni arrecati all’ente o a terzi, qualora vengano rilevati comportamenti inadeguati da parte degli amministratori o dei dipendenti dell’ente, riconducibili a negligenza, inadeguatezza o carenze nell’attività di controllo.

Di conseguenza, l’organo di controllo è chiamato non solo a vigilare con attenzione e rigore, ma anche a fornire consulenza al consiglio e agli organi amministrativi dell’ente, assumendo altresì un ruolo collaborativo con la Corte dei Conti.

La cooperazione tra l’organo di revisione e la Magistratura contabile riveste particolare importanza sia per l’eliminazione di atti irregolari sia per la regolarizzazione di eventuali inadempienze; tuttavia, tale collaborazione non solleva il revisore dalle responsabilità derivanti da eventuali inadempienze.

Controllo della Corte dei Conti

La normativa che ha istituito il controllo e la collaborazione tra l’organo di revisione e la Corte è contenuta nella Legge 131/2003. In particolare, l’articolo 7, comma 7, di tale legge stabilisce che “Le sezioni  regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche  esclusivamente  ai consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal  erzo periodo del presente comma (…)”.

La Legge 266/2005, nota come legge di bilancio per il 2006, all’articolo 1, comma 166, ha istituito un ulteriore ambito di collaborazione tra la Corte dei Conti e l’organo di revisione. Tale disposizione prevede quanto segue:

  • “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo“.

Al successivo comma 167, viene altresì previsto che la Corte dei Conti definisca “(…) unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto (…) di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”.

Dall’analisi delle norme sopra richiamate emerge con chiarezza l’importanza della collaborazione tra l’organo di revisione e la Corte dei Conti.

La collaborazione dell'organo di revisione dell'ente con la Corte dei Conti

La Legge 266/2005 impone all’organo di revisione dell’ente l’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti una relazione specifica relativa al bilancio di previsione ed una riguardante il rendiconto dell’esercizio di competenza, entrambe redatte in conformità ai criteri e alle linee guida appositamente predisposti dalla medesima Corte. In assenza di tale trasmissione, i Magistrati non sono abilitati a svolgere alcun controllo ai sensi dell’art. 148-bis del Testo Unico degli Enti Locali.

I controlli effettuati dalla Sezione della Corte dei Conti sull’attività dell’organo di revisione economico-finanziaria hanno carattere essenzialmente collaborativo, rivolgendosi agli enti e agendo nel loro esclusivo interesse, al fine di prevenire eventuali irregolarità. Tali verifiche collaborative mirano a migliorare la qualità della gestione e a valorizzare le azioni correttive da adottare. In questo ambito, l’organo di revisione riveste un ruolo cruciale anche per il controllo di legittimità su provvedimenti specifici.

Svolgimento dell’attività del revisore

I principi di revisione cui devono attenersi i revisori degli enti locali nello svolgimento delle proprie funzioni sono disciplinati dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) e dai principi generali emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Le disposizioni applicabili risultano uniformi per tutti gli enti, indipendentemente dalla loro dimensione. Di conseguenza, l’organo di revisione è tenuto a esaminare tutte le aree previste dalla normativa vigente, adottando, qualora il volume degli atti da verificare sia particolarmente elevato, controlli a campione. Le attività di controllo effettuate devono essere documentate nei verbali periodici redatti in occasione delle riunioni prescritte.

Linee guida della Corte dei Conti

Nell’ambito del controllo collaborativo esercitato dalla Corte dei Conti, la specifica sezione approva annualmente le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti. Particolare attenzione è riservata al bilancio di previsione dell’esercizio in corso e al consuntivo dell’esercizio precedente.

Tali documenti sono accompagnati da una serie di questionari, appositamente approvati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, messi a disposizione degli organi di controllo con l’obiettivo di raccogliere informazioni utili alla valutazione della situazione finanziaria dell’ente. Inoltre, essi mirano a verificare la correttezza degli adempimenti contabili effettuati dagli enti, individuati in:

  • province;
  • comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
  • comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Verifiche da parte del Giudice contabile

I questionari, una volta compilati, devono essere trasmessi alla sezione regionale della Corte dei Conti. La data di invio viene stabilita annualmente e differenziata in base alla Regione di appartenenza.

L’attività svolta dalla Corte in relazione all’indagine si concretizza nella verifica delle operazioni effettuate dall’organo di revisione. Si precisa che la responsabilità dell’organo di revisione è proporzionata alle attività svolte o omesse, come risultante dai verbali redatti obbligatoriamente in forma scritta, conformemente alla normativa vigente.

Inoltre, la Corte esercita un ulteriore controllo volto ad accertare che l’organo di revisione, nell’utilizzo di modelli standardizzati di verbali, non abbia proceduto a una mera riproduzione pedissequa, trascurando riferimenti specifici al contesto territoriale sottoposto a verifica.

Ritardo nell’invio dei questionari

La disciplina relativa al ritardo nel compimento di tale adempimento è contenuta nell'articolo 235, comma 2, del TUEL, secondo cui:

  • “Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d)”.

La medesima normativa stabilisce, altresì, che tale attività rientri tra le competenze fondamentali del revisore, il quale è tenuto a formulare pareri secondo le modalità previste dal regolamento:

  • “(…) una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione (…)”.

Conseguenze

La mancata trasmissione dei questionari alla Corte dei conti è una grave violazione che può comportare responsabilità penali, disciplinari e amministrative per i revisori e l'ente locale. Questa omissione impedisce il controllo di bilancio e l'adempimento degli obblighi di legge, portando a conseguenze come sanzioni pecuniarie e revoca dell'incarico del revisore. La responsabilità permane anche in caso di avvicendamento del revisore, poiché l'obbligo di trasmissione è a carico dell'organo di revisione nel suo complesso.

Qualora tale omissione persistesse nonostante la diffida e senza adeguate giustificazioni, si renderebbero necessarie iniziative più incisive e potenzialmente pregiudizievoli. In tali circostanze, infatti, la Corte dei Conti potrebbe segnalare la questione alla Procura della Repubblica per verificare eventuali responsabilità dell’organo di revisione per omissione di atti d’ufficio.

Responsabilità

Il ritardo o la mancata esecuzione dell’adempimento in oggetto, incidendo sul regolare funzionamento della Corte e ostacolandone l’esercizio dei poteri di controllo attribuiti dalla normativa vigente, rappresenta una grave inadempienza da parte dell’organo di revisione. Tale inadempienza può comportare la revoca dell’incarico da parte del Consiglio.

È opportuno sottolineare che le conseguenze derivanti da tale violazione possono risultare ben più gravi della semplice revoca dell’incarico. In particolare, qualora dal comportamento omissivo emergessero responsabilità di natura amministrativa o penale, il responsabile sarebbe soggetto a un regime sanzionatorio più severo. Il reato di omissione di atti d’ufficio è disciplinato dall’articolo 328 del codice penale; si tratta di un illecito contravvenzionale a pena alternativa, punito con la reclusione fino a un anno oppure con una multa fino a 1.032 euro.

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