Nuove Linee guida MIMIT per professioni non organizzate

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con circolare direttoriale del 18 dicembre 2025, ha introdotto un aggiornamento organico della disciplina applicabile alle professioni non organizzate in ordini o collegi, come definite dall’articolo 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

L’intervento normativo riguarda, in particolare, le associazioni professionali che rappresentano professionisti operanti in settori non regolamentati da albi, ordini o collegi, prevedendo la semplificazione e standardizzazione della modulistica per l’inserimento nell’Elenco ministeriale e la revisione integrale delle Linee guida adottate nel 2022.

Le nuove disposizioni sostituiscono integralmente la Circolare del 24 marzo 2022 e i relativi allegati.

Finalità dell’intervento: chiarezza e tutela nel settore delle professioni non ordinistiche

L’aggiornamento normativo si colloca nel quadro di attuazione e consolidamento della Legge n. 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, ossia quelle attività professionali:

  • esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale;
  • non riservate per legge a soggetti iscritti in albi, elenchi, ordini o collegi;
  • svolte in forma individuale, associata, societaria o cooperativa.

In questo contesto, il MIMIT interviene per rafforzare:

  • la trasparenza del mercato dei servizi professionali non ordinistici;
  • la tutela degli utenti e dei consumatori;
  • la qualificazione volontaria delle prestazioni professionali;
  • la chiarezza informativa, evitando possibili sovrapposizioni o confusioni con le professioni regolamentate.

Semplificazione della modulistica per le associazioni delle professioni non organizzate

Uno degli elementi centrali della Circolare Mimit del 18 dicembre 2025 riguarda la revisione della modulistica per la richiesta di inserimento nell’Elenco delle associazioni professionali rappresentative di professioni non organizzate in ordini o collegi, previsto dall’art. 2, comma 7, della Legge n. 4/2013.

Le principali novità sono:

  • riduzione delle informazioni personali richieste, in linea con la normativa sulla protezione dei dati personali;
  • sostituzione della scheda dati con un modello standardizzato e orientato agli open data;
  • futura integrazione con il Portale ministeriale, che consentirà di consultare in modo unitario le informazioni relative alle associazioni delle professioni non ordinistiche;
  • possibilità di geolocalizzazione delle associazioni, a beneficio della trasparenza verso cittadini e consumatori.

Il ruolo del MIMIT e l’Elenco delle associazioni professionali

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, della Legge n. 4/2013, il MIMIT è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’Elenco delle associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi.

Le Linee guida chiariscono che:

  • l’inserimento nell’Elenco ha finalità esclusivamente informative;
  • l’iscrizione non costituisce riconoscimento della professione né accreditamento pubblico dell’associazione;
  • l’Elenco consente a cittadini e consumatori di reperire informazioni essenziali sulle associazioni e sulle attività professionali rappresentate.

Requisiti per l’inserimento nell’Elenco MIMIT

Le associazioni che rappresentano professioni non ordinistiche possono richiedere l’inserimento nell’Elenco solo se in possesso di specifici requisiti, tra cui:

  • natura privatistica e adesione volontaria, senza rappresentanza esclusiva;
  • trasparenza organizzativa, con chiara indicazione delle attività professionali esercitate dagli iscritti;
  • presenza di regole di democrazia interna, con rinnovo periodico delle cariche;
  • assenza di scopo di lucro;
  • adozione di un Codice di condotta e previsione di sanzioni disciplinari;
  • attivazione di uno Sportello di riferimento per il consumatore.

Sezioni dell’Elenco delle professioni non organizzate

Le Linee guida allegate alla circolare Mimit del 18 dicembre 2025 confermano la suddivisione dell’Elenco in tre sezioni:

  • Sezione I: associazioni che non rilasciano attestazioni di qualità;
  • Sezione II: associazioni che rilasciano l’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi;
  • Sezione III: forme aggregative di associazioni professionali.

La distinzione è rilevante ai fini degli obblighi informativi e delle modalità di comunicazione verso l’utenza.

Attestazione di qualità: natura e limiti

Un punto centrale delle Linee guida allegate alla circolare direttoriale del 18 dicembre 2025 riguarda l’attestazione di qualità e qualificazione professionale, prevista dagli articoli 7 e 8 della Legge n. 4/2013.

Il MIMIT ribadisce che l’attestazione:

  • è volontaria;
  • non equivale a un riconoscimento pubblico della professione;
  • non può essere assimilata a una certificazione delle competenze;
  • può attestare esclusivamente l’iscrizione all’associazione, il possesso dei requisiti e gli standard qualitativi dei servizi offerti.

Norme UNI e autoregolamentazione volontaria

Le Linee guida valorizzano il ruolo della normazione tecnica UNI come strumento di qualificazione delle prestazioni professionali nel settore delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

In presenza di una specifica norma UNI:

  • il singolo professionista può ottenere una certificazione di conformità rilasciata da organismi accreditati;
  • le associazioni possono acquisire, su base volontaria, la certificazione UNI EN ISO 9001, a dimostrazione della qualità dei propri processi organizzativi.

Trasparenza, pubblicità e vigilanza

Le associazioni sono tenute a rispettare rigorosi obblighi di correttezza informativa. In particolare, è vietato utilizzare termini o comunicazioni che possano generare confusione con ordini, albi o collegi professionali.

Il MIMIT esercita funzioni di vigilanza e, in caso di informazioni non veritiere o pratiche ingannevoli, può attivare i poteri previsti dal Codice del Consumo, informando l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Allegati

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