Licenziamento collettivo: comparazione con tutto il personale aziendale
Pubblicato il 12 maggio 2026
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La chiusura di una sede aziendale non basta, da sola, a giustificare la scelta dei lavoratori da licenziare nell’ambito di una procedura collettiva.
Per limitare la comparazione ai dipendenti della sola unità soppressa, il datore di lavoro deve spiegare in modo chiaro le ragioni organizzative della decisione, dimostrare l’impossibilità di ricollocare il personale in altre sedi ed escludere la presenza di mansioni equivalenti all’interno dell’azienda.
Licenziamento collettivo: motivazioni necessarie per limitare la comparazione
Con l’ordinanza n. 11380 depositata il 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata a pronunciarsi sul tema dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi disciplinati dalla Legge n. 223/1991.
La decisione affronta un tema particolarmente rilevante nella gestione delle procedure di riduzione del personale: la possibilità per il datore di lavoro di limitare la platea dei lavoratori da comparare ai dipendenti di una specifica unità produttiva o sede aziendale.
La Corte ha ribadito che la comparazione dei lavoratori deve normalmente essere effettuata con riferimento all’intero complesso aziendale e che eventuali limitazioni territoriali o organizzative devono essere adeguatamente motivate nella comunicazione di apertura della procedura.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione
La controversia esaminata riguarda un licenziamento collettivo avviato il 24 ottobre 2022 a seguito della cessazione di una commessa aziendale presso una specifica sede operativa. Al termine della procedura, la società aveva disposto il licenziamento di una lavoratrice impiegata nell’area customer service.
Il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento dell’indennità risarcitoria, dei contributi previdenziali e delle spese di lite. Secondo il giudice, la procedura violava l’art. 5 della Legge n. 223/1991, poiché la comparazione era stata limitata ai soli dipendenti della sede soppressa.
La conferma della Corte d’Appello di Milano
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale, ritenendo illegittimo il licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta previsti dalla Legge n. 223/1991.
I giudici hanno accertato la fungibilità delle mansioni svolte dalla lavoratrice rispetto a quelle di altri dipendenti impiegati presso differenti sedi aziendali, evidenziando la possibilità di utilizzazione in altri reparti o unità produttive.
Inoltre, la comunicazione di apertura della procedura non indicava le ragioni della limitazione della comparazione alla sola sede interessata né spiegava l’impossibilità di trasferimento della dipendente.
I principi ribaditi dalla Corte di Cassazione
La decisione conferma un orientamento ormai consolidato in materia di licenziamenti collettivi: l’individuazione dei dipendenti da licenziare deve avvenire con riferimento all’intero complesso aziendale, come previsto dall’art. 5 della Legge n. 223/1991.
La limitazione della comparazione a una singola sede, reparto o unità produttiva è ammessa soltanto in presenza di specifiche esigenze tecnico-produttive e organizzative adeguatamente motivate.
La Corte di Cassazione richiama inoltre il principio espresso con la sentenza n. 12040/2021. Secondo tale orientamento, la comunicazione di apertura della procedura deve indicare in modo preciso le ragioni che giustificano la limitazione della platea dei lavoratori coinvolti.
Il datore di lavoro deve quindi specificare le motivazioni che impediscono il trasferimento dei dipendenti presso altre sedi e chiarire perché i lavoratori coinvolti non siano fungibili rispetto ad altri addetti dell’azienda. In assenza di tali informazioni, la procedura risulta illegittima.
Grava sul datore di lavoro, in tale contesto, l’onere della prova circa l’effettiva esistenza delle esigenze organizzative dichiarate, la coerenza tra tali esigenze e la selezione effettuata, nonché l’assenza di professionalità equivalenti all’interno dell’organizzazione aziendale.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano già accertato la fungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori.
La fungibilità delle mansioni nei licenziamenti collettivi
La sentenza della Corte di Cassazione conferma inoltre che la fungibilità delle mansioni sussiste quando i lavoratori possiedono competenze professionali analoghe, possono essere assegnati ad attività equivalenti e hanno maturato esperienze utilizzabili anche in altri reparti o sedi aziendali.
In questi casi, la comparazione dei dipendenti non può essere limitata automaticamente ai lavoratori della sede soppressa nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo.
La violazione dei criteri di scelta previsti dalla Legge n. 223/1991 può determinare l’illegittimità del licenziamento, con conseguente reintegrazione del lavoratore, risarcimento del danno, pagamento dei contributi previdenziali e condanna alle spese processuali.
Esito del giudizio
La Corte di Cassazione, in definitiva, ha rigettato il ricorso della società, confermando l’illegittimità del licenziamento collettivo disposto all’esito della procedura di riduzione del personale.
È stata quindi confermata la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre al diritto al risarcimento del danno, al versamento dei contributi previdenziali e al pagamento delle spese di giudizio.
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