Licenziamenti disciplinari e social network: tutele e limiti giuridici
Pubblicato il 24 settembre 2025
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L’utilizzo dei social media e delle applicazioni di messaggistica istantanea è divenuto sempre più rilevante nei giudizi di lavoro.
Le condotte tenute dai dipendenti sui social, infatti, possono essere oggetto di valutazione disciplinare da parte del datore di lavoro e, se ritenute lesive del vincolo fiduciario o della reputazione aziendale, possono comportare l’irrogazione di sanzioni fino al licenziamento.
Due recenti sentenze – del Tribunale di Milano (n. 3405 del 18 luglio 2025) e del Tribunale di Trani (n. 1724 del 9 settembre 2025) – offrono spunti in materia di giusta causa, tutela della corrispondenza e proporzionalità della sanzione espulsiva.
Licenziamenti disciplinari e social network: due pronunce a confronto
La pronuncia del Tribunale di Milano
Il caso all'attenzione del Tribunale di Milano riguardava un lavoratore licenziato per giusta causa, accusato di aver diffuso messaggi offensivi tramite chat WhatsApp e di aver pubblicato un post denigratorio su Facebook.
I fatti contestati al lavoratore
Il dipendente, in particolare, si era visto contestare:
- messaggi audio e scritti, inviati in una chat WhatsApp condivisa con colleghi, ritenuti diffamatori nei confronti della sindaca di un comune, del comandante della polizia locale e del gruppo societario di appartenenza;
- un post pubblico su Facebook, contenente espressioni offensive verso la polizia locale.
La società aveva inoltre richiamato precedenti provvedimenti disciplinari, configurando una recidiva, e aveva intimato il licenziamento per giusta causa.
Tribunale di Milano: licenziamento illegittimo
Il Tribunale, nella sua decisione n. 3405/2025, ha tenuto distinte le due condotte.
Messaggi WhatsApp inviati in chat chiusa
In primo luogo, i messaggi WhatsApp, inviati in una chat chiusa, sono stati assimilati a corrispondenza privata e quindi tutelati dall’art. 15 Costituzione. Sul punto, il giudice del lavoro ha richiamato quanto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21965/2018), secondo la quale le conversazioni in chat privata, anche se contenenti espressioni offensive verso il datore, non possono giustificare il licenziamento in quanto destinate a un gruppo ristretto di persone e quindi protette dal diritto alla riservatezza.
L’art. 15 della Costituzione, del resto, tutela l’inviolabilità della corrispondenza e di ogni comunicazione, purché realizzata con cautele idonee a escludere terzi. In assenza di tali garanzie, il messaggio è solo manifestazione del pensiero rivolta a un destinatario. Sempre la Cassazione (sentenza n. 5936/2025) ha ribadito che chat e messaggistica privata rientrano pienamente in questa protezione.
Il Tribunale ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 170/2023, che ha esteso la tutela dell’art. 15 Cost. alle comunicazioni via posta elettronica e sistemi di messaggistica istantanea, equiparandole a lettere o biglietti chiusi.
Post su Facebook
Il post pubblicato su Facebook, invece, aveva carattere pubblico e dunque poteva assumere rilevanza disciplinare. Il post, infatti, era indirizzato ad una indifferenziata platea di destinatari, ivi compreso il datore di lavoro.
Tuttavia, la sua offensività, pur accertata, non è stata ritenuta sufficiente da sola a fondare la giusta causa.
La decisione finale è stata di dichiarare il licenziamento illegittimo, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari a dodici mensilità della retribuzione ex art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015.
La pronuncia del Tribunale di Trani
In questo caso, il lavoratore era stato licenziato con l’accusa di aver pronunciato frasi minacciose durante il servizio e di aver pubblicato post sui social con immagini delle autovetture aziendali accompagnate da commenti ritenuti denigratori.
Il giudice del lavoro, nella propria disamina, ha evidenziato che:
- spetta al datore di lavoro l’onere di provare i fatti contestati e la loro gravità, nonché la proporzionalità della sanzione, secondo quanto previsto dall’art. 2119 c.c. e dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori;
- la frase attribuita al lavoratore non era stata provata;
- i post, pur inopportuni, non contenevano espressioni così gravi da integrare una lesione irreparabile del vincolo fiduciario.
Il Tribunale, nella sentenza n. 1724/2025, ha richiamato, a titolo comparativo, l’orientamento della Cassazione (ordinanza n. 35922/2023), con cui è stata riconosciuta la legittimità del licenziamento di un sindacalista per commenti volgari e lesivi, privi di finalità informativa, pubblicati sui social.
Nel caso di Trani, invece, non si è ravvisata una condotta di pari gravità.
La frase contestata al lavoratore, oltre a non essere stata provata, non presentava comunque gravità tale da ledere il rapporto fiduciario con il datore né assumeva significato idoneo a giustificarne la rilevanza disciplinare.
Il licenziamento è stato pertanto dichiarato illegittimo per insussistenza del fatto contestato.
È stata ordinata, in questo caso, la reintegrazione del lavoratore e disposto il pagamento di un risarcimento pari a otto mensilità di retribuzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali, in applicazione dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015.
Principi comuni e differenze applicative
Le due sentenze di merito condividono alcuni punti fermi:
- le chat private (WhatsApp e simili) sono equiparate a corrispondenza protetta e non possono essere utilizzate come base per un provvedimento disciplinare;
- i post pubblici sui social network, invece, sono suscettibili di rilievo disciplinare, ma solo se effettivamente lesivi della reputazione aziendale;
- il principio di proporzionalità è determinante: il licenziamento può dirsi legittimo solo quando la condotta renda impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.
La differenza principale, tuttavia, riguarda gli effetti:
- a Milano è stata esclusa la reintegra e si è optato per una tutela indennitaria (12 mensilità);
- a Trani, il licenziamento è stato annullato per insussistenza del fatto, con conseguente reintegrazione e risarcimento (8 mensilità).
Il bilanciamento operato dalla giurisprudenza
Le due fattispecie dimostrano come i giudici tendano a bilanciare la libertà di espressione del lavoratore, la tutela della riservatezza delle comunicazioni e l’esigenza del datore di lavoro di preservare il rapporto fiduciario.
Per le imprese e per i professionisti delle risorse umane, il messaggio che emerge è chiaro: occorre valutare con estrema attenzione le condotte contestate, distinguendo tra messaggi privati e contenuti pubblici, e soprattutto applicare il principio di proporzionalità, evitando di ricorrere al licenziamento nei casi in cui le condotte non siano gravi al punto da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.
Le due sentenze, in breve
| Sintesi del caso | Questione dibattuta | Soluzione del Tribunale |
|---|---|---|
| Tribunale di Milano: licenziamento per messaggi offensivi in chat WhatsApp e post pubblico su Facebook. | Se i messaggi WhatsApp siano utilizzabili a fini disciplinari e se il post su Facebook integri la giusta causa. | I messaggi WhatsApp sono corrispondenza privata e non utilizzabili; il post è offensivo ma insufficiente da solo a giustificare il recesso. Licenziamento illegittimo; indennità pari a 12 mensilità. |
| Tribunale di Trani: licenziamento per presunte frasi minacciose e post con foto aziendali e commenti denigratori. | Se i fatti siano provati e idonei a integrare la giusta causa ex art. 2119 c.c. (gravità e proporzionalità). | Frase non provata; post non tali da ledere il vincolo fiduciario. Licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto; reintegra e indennità pari a 8 mensilità, oltre contributi. |
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