IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio
Pubblicato il 23 dicembre 2025
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Con la circolare n. 28 del 18 dicembre 2025, Assonime interviene nuovamente sul complesso assetto IVA applicabile ai settori del trasporto, della movimentazione delle merci e della logistica, fornendo un’analisi sistematica del regime opzionale transitorio di versamento dell’IVA introdotto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), come modificata dal Dl 17 giugno 2025, n. 84.
L’intervento si colloca in un quadro normativo caratterizzato da una forte attenzione al contrasto delle frodi IVA in comparti considerati ad alto rischio e si inserisce in un processo di progressivo rafforzamento degli strumenti di presidio fiscale nel comparto logistico.
Reverse charge nei settori della logistica: disciplina a regime e sospensione dell’efficacia
L’articolo 1, commi da 57 a 63, della Legge n. 207/2024, come modificato dal Decreto legge n. 84/2025, prevede l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi:
- rese tramite contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati,
- ovvero mediante rapporti negoziali comunque denominati,
- effettuate nei confronti di imprese committenti operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica.
Tale estensione, tuttavia, non è immediatamente efficace, poiché subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
In attesa dell’autorizzazione unionale, il legislatore nazionale ha introdotto un meccanismo alternativo e temporaneo, oggetto di approfondimento nella circolare Assonime n. 28/2025.
Regime opzionale transitorio di versamento dell’IVA
Il regime opzionale transitorio consente di anticipare, sul piano degli effetti finanziari, alcune delle finalità del reverse charge, pur mantenendo invariata la qualificazione soggettiva degli obblighi IVA.
In base alla disciplina vigente:
- l’IVA sulle prestazioni di servizi nei settori interessati continua a essere formalmente dovuta dal prestatore;
- il versamento dell’imposta può tuttavia essere effettuato dal committente,
- in nome e per conto del prestatore,
- con previsione di una responsabilità solidale tra le parti per l’imposta dovuta.
Assonime evidenzia come tale meccanismo si collochi in una posizione intermedia tra il regime ordinario e l’inversione contabile, realizzando una forma di “scissione funzionale” del pagamento dell’IVA finalizzata alla riduzione del rischio di evasione.
Natura opzionale e accordo tra le parti
Elemento centrale del regime è la sua natura opzionale. L’adesione:
- deve essere congiuntamente espressa dal committente e dal prestatore;
- richiede una manifestazione di volontà formalizzata mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Assonime sottolinea come l’opzione presupponga una valutazione condivisa degli effetti finanziari e organizzativi del regime, in particolare sotto il profilo dei flussi di cassa e della gestione della liquidità.
Gli adempimenti formali: il modello di comunicazione dell’opzione
La circolare Assonime n. 28/2025 dedica ampio spazio al commento del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 309107 del 28 luglio 2025, con il quale è stato approvato il modello per la comunicazione dell’opzione per l’applicazione del regime transitorio di versamento dell’IVA nel settore del trasporto, della movimentazione merci e della logistica.
Il provvedimento, adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 59 e 60, della Legge n. 207/2024, consente agli operatori, in attesa dell’autorizzazione unionale al reverse charge, di optare per il versamento dell’imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore, ferma restando la responsabilità solidale di quest’ultimo.
Secondo Assonime:
- la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, a partire dal 30 luglio 2025;
- il modello richiede l’indicazione dei dati identificativi del committente e del prestatore, nonché degli elementi essenziali del rapporto contrattuale, inclusa l’eventuale presenza di subappalti;
- l’opzione produce effetti per le operazioni effettuate successivamente alla trasmissione della comunicazione, secondo quanto precisato dalle istruzioni operative.
A supporto degli adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile lo specifico software “Comunicazione Reverse Charge Settore logistica” per la predisposizione del file telematico. Inoltre, con la risoluzione n. 47 del 28 luglio 2025, è stato istituito il codice tributo “6045”, da utilizzare per il versamento dell’IVA da parte del committente tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.
L’Associazione richiama infine l’attenzione degli operatori sulla necessità di garantire una coerenza sostanziale tra l’opzione esercitata, la struttura dei rapporti contrattuali e la gestione contabile delle operazioni, al fine di ridurre il rischio di contestazioni in sede di controllo.
Restituzione dell’IVA non dovuta
Per connessione sistematica, Assonime commenta anche la risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione delle regole sulla restituzione dell’IVA non dovuta.
Il documento di prassi assume particolare rilievo nei casi di:
- riqualificazione contrattuale dei rapporti di appalto o subappalto;
- errata applicazione del regime ordinario anziché del regime opzionale;
- versamenti IVA effettuati in assenza dei presupposti normativi.
Assonime evidenzia come la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta debba essere valutata alla luce dei principi di neutralità dell’IVA e del divieto di arricchimento senza causa, con particolare attenzione alla prova dell’effettivo onere economico sostenuto.
Collegamento con la circolare Assonime n. 17/2025
La circolare n. 28/2025, inoltre, si pone in continuità con la precedente circolare Assonime n. 17 dell’8 luglio 2025, che aveva esaminato in modo organico le novità IVA introdotte dalla Legge di bilancio 2025, come modificate dal Dl n. 84/2025.
In tale sede, Assonime aveva già evidenziato:
- la centralità del reverse charge e del regime opzionale transitorio come strumenti di contrasto alle frodi;
- il collegamento tra la disciplina IVA e il monitoraggio dei pagamenti tracciati;
- l’impatto delle nuove regole su specifici ambiti, quali la formazione dei lavoratori somministrati e le prestazioni di gestione dei rifiuti.
NOTA BENE: La circolare n. 28/2025 rappresenta quindi un approfondimento settoriale di quanto già delineato nel documento di luglio, con un focus specifico sulle implicazioni operative per gli operatori della logistica.
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