Indennità antitubercolari 2026: nuovi importi INPS

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Con la circolare n. 2 del 15 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato l’aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari da corrispondere per l’anno 2026.

Tali prestazioni, ricorda l'Istituto previdenziale, solo legate alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’adeguamento è infatti conseguente ai valori di perequazione delle pensioni determinati dai decreti ministeriali emanati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Rivalutazione degli importi

L'INPS fa presente che il decreto 19 novembre 2025 ha fissato, in via provvisoria, la perequazione delle pensioni per l’anno 2025, mentre il decreto 15 novembre 2024 aveva determinato, sempre in via provvisoria, il valore definitivo della perequazione per l’anno 2024 nella misura del +0,8%.

Sulla base di tali provvedimenti, le percentuali di variazione applicabili alle indennità antitubercolari risultano pari a:

  • +0,8% dal 1° gennaio 2025;

  • +1,4% dal 1° gennaio 2026.

Nuovi importi delle prestazioni

A seguito dell’adeguamento, gli importi delle prestazioni antitubercolari risultano così determinati:

  • Indennità giornaliera per gli assistiti in qualità di assicurati: € 15,80 dal 1° gennaio 2025 e € 16,02 dal 1° gennaio 2026

  • Indennità giornaliera per i familiari dell’assicurato, nonché per pensionati, titolari di rendita e loro familiari: € 7,90 dal 1° gennaio 2025 e € 8,01 dal 1° gennaio 2026

  • Indennità post-sanatoriale giornaliera per gli assicurati: € 26,33 dal 1° gennaio 2025 e € 26,70 dal 1° gennaio 2026

  • Indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari, pensionati e titolari di rendita: € 13,16 dal 1° gennaio 2025 e € 13,35 dal 1° gennaio 2026

  • Assegno di cura o di sostentamento (mensile): € 106,22 dal 1° gennaio 2025 e € 107,71 dal 1° gennaio 2026

Adeguamento delle procedure e ulteriori precisazioni

L’Istituto ha inoltre precisato che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata ai nuovi importi, con riferimento sia all’anno 2025 sia all’anno 2026.

La circolare ricorda, infine, che l’aggiornamento degli importi opera, a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche sulle indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi, determinate in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Resta fermo che, qualora l’indennità di malattia risulti di importo inferiore alla misura fissa dell’indennità giornaliera antitubercolare, pari a 16,02 euro, dovrà essere corrisposta quest’ultima.

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