Giovani agricoltori: nuova definizione ai fini PAC
Pubblicato il 10 febbraio 2026
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Con il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 22 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2026, viene modificata la definizione di giovane agricoltore contenuta nel decreto del 23 dicembre 2022, che disciplina l’applicazione nazionale dei pagamenti diretti PAC 2023-2027.
L’intervento normativo amplia le modalità di soddisfacimento dei requisiti di formazione e competenza professionale, mantenendo invariati gli altri presupposti strutturali della qualifica di giovane agricoltore, che restano centrali ai fini dell’accesso:
- al sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- all’assegnazione dei diritti all’aiuto dalla riserva nazionale.
Le novità si applicano dall’anno di domanda 2026.
Chi è il giovane agricoltore ai fini PAC
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto del 23 dicembre 2022, come modificato, è considerato giovane agricoltore la persona fisica che soddisfa tutti i requisiti elencati di seguito.
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Requisito |
Contenuto e condizioni |
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Requisito anagrafico |
Il giovane agricoltore non deve aver compiuto 41 anni nel primo anno di presentazione della domanda unica PAC o della domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto. Il requisito è richiesto solo nel primo anno e consente di mantenere il diritto al sostegno anche negli anni successivi oltre i 40 anni, purché permangano gli altri requisiti. |
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Primo insediamento come capo azienda |
Il soggetto deve insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola e assumere il ruolo di capo azienda. L’insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima domanda PAC o la domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto. |
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Natura soggettiva: persona fisica |
La qualifica di giovane agricoltore è attribuita esclusivamente a persone fisiche. Può riferirsi a un’impresa agricola individuale oppure societaria, a condizione che il giovane eserciti il controllo effettivo dell’impresa. |
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Controllo effettivo e duraturo (società) |
In caso di impresa societaria, il giovane deve esercitare un controllo effettivo e duraturo, dimostrato dalla detenzione di una quota rilevante del capitale sociale, dalla partecipazione alle decisioni di gestione, incluse quelle finanziarie, e dallo svolgimento della gestione corrente. La verifica avviene secondo il codice civile e l’allegato VII del DM 23 dicembre 2022. |
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Individuazione dell’anno di insediamento |
Per le imprese individuali, l’anno di inizio attività coincide con il primo evento cronologicamente verificatosi tra:
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Stato “attivo” dell’impresa agricola |
L’insediamento non è riconosciuto se l’impresa agricola, individuale o societaria, risulta iscritta nel Registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, tale da pregiudicare l’effettivo esercizio dell’attività agricola. |
Requisiti di istruzione, formazione o esperienza (novità 2026)
Il decreto Masaf del 22 dicembre 2025 modifica i requisiti di competenza professionale, che ora possono essere soddisfatti attraverso percorsi alternativi, tra cui:
- titolo di scuola secondaria di primo grado con:
- corso di formazione di almeno 150 ore, concluso entro il 30 settembre dell’anno di prima domanda;
- esperienza lavorativa agricola di almeno tre anni, documentata;
- partecipazione con esito favorevole a interventi di cooperazione per il ricambio generazionale.
La possibilità di completare la formazione entro il 30 settembre rappresenta una delle principali novità operative per la campagna PAC 2026.
Unicità della qualifica di giovane agricoltore
La normativa stabilisce che:
- la qualifica di giovane agricoltore può essere utilizzata una sola volta;
- se il soggetto controlla più imprese agricole, rileva:
- l’impresa nella quale si è insediato per primo;
- non è consentito utilizzare la qualifica:
- per più imprese,
- o in annualità diverse per finalità differenti (riserva e sostegno giovani).
Possesso e mantenimento dei requisiti
Salvo la specifica deroga sui tempi di formazione, tutti gli altri requisiti devono essere:
- posseduti al momento della presentazione della domanda;
- mantenuti almeno fino al termine dell’anno di domanda.
La mancanza anche di un solo requisito comporta:
- l’inammissibilità della domanda;
- l’irrilevanza di integrazioni o sanatorie successive, anche se retroattive.
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