RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

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Con la nota n. 831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito un importante chiarimento interpretativo in merito all’applicazione dell’articolo 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) alle aziende soggette alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), introdotta dal D.Lgs. n. 152/2006 e attuata dal DM n. 59 del 2023.

Inquadramento normativo del sistema RENTRI

L’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, individuandone struttura e finalità.

Tale sistema si fonda sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), articolato in due sezioni fondamentali:

  • Sezione Anagrafica, contenente i dati identificativi dei soggetti iscritti e le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti;

  • Sezione Tracciabilità, comprensiva non solo dei dati ambientali relativi agli adempimenti documentali (registri di carico e scarico e formulari), ma anche dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto, nei casi espressamente stabiliti dal decreto attuativo.

Il DM n. 59 del 2023, emanato in attuazione della normativa primaria, ha disciplinato in modo puntuale il funzionamento del nuovo sistema, introducendo forme di digitalizzazione della movimentazione dei rifiuti e prevedendo, per determinate categorie di operatori e tipologie di rifiuti, l’obbligo di rilevazione dei percorsi dei mezzi.

Geolocalizzazione dei mezzi e art. 4 dello Statuto dei lavoratori

Il nodo interpretativo affrontato dall’Ispettorato riguarda la qualificazione giuridica dei sistemi di geolocalizzazione installati sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi.

Secondo l’INL, la previsione contenuta nell’art. 188-bis, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006 costituisce una norma speciale che introduce un obbligo legale funzionale alla tracciabilità ambientale e, dunque, una condizione di esercizio dell’attività d’impresa. In tale prospettiva:

  • l’installazione del sistema GPS non è riconducibile alle finalità tipiche indicate dall’art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970 (esigenze organizzative e produttive, tutela del patrimonio aziendale, sicurezza sul lavoro);

  • il sistema di geolocalizzazione non può essere qualificato come strumento di lavoro necessario alla prestazione lavorativa, poiché l’attività di trasporto può essere svolta anche in assenza di tale tecnologia.

Di conseguenza, l’INL esclude che, limitatamente alle finalità imposte dalla normativa ambientale, trovi applicazione la procedura di autorizzazione o accordo sindacale prevista dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Limiti di utilizzo e obblighi di garanzia

L’Ispettorato sottolinea infine che:

  • i dati di localizzazione devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale, ossia per garantire la tracciabilità dei rifiuti;

  • qualora l’azienda intenda utilizzare gli stessi sistemi anche per ulteriori finalità (organizzative, produttive, di tutela del patrimonio o di sicurezza sul lavoro), diventa necessario attivare integralmente le procedure di garanzia di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970.

In tali casi, l’installazione e l’uso dei sistemi di controllo richiedono quindi un accordo sindacale o, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro competente.

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