Ferie non godute: sì a monetizzazione anche con licenziamento in tronco
Pubblicato il 08 agosto 2025
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Anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per fatto imputabile al lavoratore, inclusa l’ipotesi di licenziamento senza preavviso, il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate non viene meno.
Tale diritto può essere escluso solo qualora il datore di lavoro dimostri di aver previamente invitato il dipendente a fruire delle ferie residue, informandolo espressamente che, in difetto, tali giorni di congedo sarebbero andati persi.
E' il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 20444 del 21 luglio 2025, pronunciata sul caso di un dirigente a tempo determinato presso un ente locale, il cui incarico era stato revocato senza preavviso per “lesione del vincolo fiduciario”.
Monetizzazione ferie: dovuta anche in caso di cessazione per colpa del lavoratore
Il caso esaminato
Nella vicenda all'attenzione della Suprema corte, il dirigente si era rivolto al Tribunale per richiedere:
- il pagamento di somme retributive (tredicesima, quota mensile di marzo);
- l’indennità sostitutiva per ferie non godute;
- la retribuzione di posizione per l’anno 2012.
Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, rigettando le voci relative alle ferie non godute e alla retribuzione di posizione. La Corte d’Appello aveva confermato tale decisione.
Motivi del ricorso per cassazione
Il dirigente aveva adito la Cassazione, lamentando, tra i motivi, la violazione degli articoli 1334, 1335 e 115 del Codice civile, con riferimento al rigetto della domanda di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite.
Ad essere criticato, era l'assunto della Corte d’Appello secondo cui l’indennità per ferie non godute non era dovuta perché il lavoratore avrebbe potuto fruirne tra la data in cui aveva avuto contezza di fatto della prossima chiusura del rapporto e la data della comunicazione formale di essa.
Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto la predetta doglianza, richiamando quanto già enunciato con ordinanza n. 19659/2023.
La Suprema Corte, nel dettaglio, ha precisato che:
- anche in caso di cessazione del rapporto per fatto imputabile al lavoratore, non si perde automaticamente il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute;
- tale diritto può essere escluso solo se il datore di lavoro dimostri di aver invitato preventivamente il lavoratore a fruire delle ferie, informandolo chiaramente che in caso contrario esse sarebbero andate perse.
Nella specie, la Corte territoriale non avrebbe potuto escludere, in parte qua, il diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, affermando – come ha fatto – che la lavoratrice avrebbe potuto fruire delle ferie nei giorni intercorsi tra la conoscenza “di fatto” della cessazione del rapporto e la sua comunicazione formale. Spettava, infatti, al datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver effettivamente posto la lavoratrice nelle condizioni di usufruire delle ferie residue in tale intervallo temporale.
Il principio di diritto
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Corte:
"in ambito di pubblico impiego, anche in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per colpa del lavoratore, ivi compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso, non si perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere invitato in precedenza il dipendente a godere del periodo di congedo e di averlo avvisato che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perse".
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