E-bike nel welfare aziendale: trattamento fiscale
Pubblicato il 17 febbraio 2026
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Con la risposta n. 41 del 16 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento sistematico sul trattamento fiscale delle e-bike concesse ai dipendenti nell’ambito di un piano di welfare aziendale, con particolare riferimento a:
- IVA;
- IRES;
- IRAP;
- tassazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Il documento di prassi del 16 febbraio 2026 assume rilievo operativo per imprese e consulenti che intendono implementare strumenti di mobilità sostenibile aziendale, evitando criticità in sede di controllo fiscale.
Istanza: concessione di e-bike a dipendenti
La società istante intende:
- stipulare un contratto quadro di leasing per l’acquisizione di biciclette a pedalata assistita;
- concedere tali e-bike ai dipendenti a tempo indeterminato;
- inserire l’iniziativa in un piano di welfare aziendale;
- prevedere un utilizzo personale con obbligo di impiego per almeno il 30% del tragitto casa-lavoro.
Le biciclette oggetto dell’interpello presentano le seguenti caratteristiche tecniche, che sono determinanti per il corretto trattamento fiscale:
- motore elettrico ausiliario con potenza nominale massima di 0,25 kW (250 watt);
- assistenza alla pedalata che si interrompe al raggiungimento di 25 km/h;
- funzionamento subordinato all’azione muscolare del ciclista.
E-bike: non sono veicoli stradali a motore
Uno dei passaggi centrali della risposta n. 41 del 16 febbraio 2026 riguarda la qualificazione giuridica delle e-bike.
L’articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA) limita la detrazione dell’IVA per i “veicoli stradali a motore”.
La stessa disposizione definisce tali veicoli come:
- veicoli a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni.
La nozione presuppone quindi l’esistenza di un mezzo che:
- sia azionato da un motore come elemento principale di propulsione;
- sia strutturalmente destinato al trasporto autonomo di persone o cose mediante forza meccanica.
Norme nazionali ed europee
Le e-bike con potenza fino a 250 watt e assistenza limitata a 25 km/h:
- sono qualificate come velocipedi dall’articolo 50 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);
- non sono incluse tra i veicoli a motore oggetto di omologazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 168/2013;
- non rientrano nella nozione di veicolo a motore ai fini assicurativi secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Il motore elettrico:
- non costituisce fonte autonoma di trazione;
- fornisce esclusivamente assistenza alla pedalata;
- si disattiva automaticamente al raggiungimento di una determinata velocità o in assenza di azione muscolare.
Di conseguenza, l’elemento propulsivo principale resta la forza muscolare del ciclista.
Effetti fiscali della qualificazione come velocipedi
Poiché le e-bike:
- non sono veicoli a motore;
- non rientrano tra i mezzi di trasporto espressamente richiamati dalle norme limitative;
non si applicano:
- le limitazioni IVA dell’articolo 19-bis1 del Decreto IVA;
- le limitazioni IRES dell’articolo 164 TUIR.
La qualificazione giuridica incide quindi in modo diretto sul regime di detrazione e deducibilità.
IVA: distinzione tra uso aziendale e welfare aziendale
La risposta n. 41 del 16 febbraio 2026 distingue due ipotesi operative.
1. E-bike utilizzate esclusivamente per finalità aziendali
Se le biciclette sono utilizzate per:
- spostamenti interni allo stabilimento;
- trasferte documentate;
- esigenze operative connesse all’attività d’impresa;
si applicano le regole ordinarie di detrazione IVA (articoli 19 e seguenti del Decreto IVA).
In questo caso:
- l’IVA sui canoni di leasing è detraibile, nel rispetto del principio di inerenza.
2. E-bike concesse ai dipendenti nell’ambito del welfare aziendale
Se le e-bike sono messe a disposizione dei dipendenti per uso personale, anche con obbligo di utilizzo per il tragitto casa-lavoro:
- la prestazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto IVA;
- non vi è un’operazione imponibile a valle.
Per questo motivo:
- l’IVA sui canoni di leasing risulta indetraibile.
Il tragitto casa-lavoro è infatti qualificato come utilizzo personale e non come svolgimento dell’attività lavorativa.
Tassazione del dipendente: applicazione dell’articolo 51 TUIR
L’articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro.
Un bene concesso in uso può quindi generare imponibilità fiscale.
Però, l’articolo 51, comma 2, lettera f), TUIR prevede l’esclusione dal reddito per opere e servizi:
- offerti alla generalità o a categorie di dipendenti;
- aventi finalità di utilità sociale di cui all’articolo 100 TUIR;
- erogati in natura.
L’Agenzia riconosce che un servizio di mobilità sostenibile casa-lavoro può rientrare tra tali finalità.
Limite della personalizzazione
L’esclusione da imposizione si applica solo se:
- il dipendente aderisce all’offerta così come strutturata dal datore di lavoro;
- non può personalizzare marca, modello o caratteristiche tecniche.
Se il dipendente può pattuire condizioni specifiche in base a esigenze personali o familiari:
- il benefit diventa imponibile;
- il valore è determinato secondo il criterio del valore normale (articolo 9 TUIR).
Deducibilità ai fini IRES
L’articolo 164 TUIR disciplina la deducibilità dei mezzi di trasporto a motore.
Poiché le e-bike sono velocipedi:
- non rientrano nell’ambito applicativo della norma;
- la deducibilità è regolata dal principio generale di inerenza (articolo 109 TUIR).
Uso aziendale
I costi relativi alle e-bike utilizzate esclusivamente per fini aziendali sono:
- integralmente deducibili, nel rispetto dell’inerenza.
Uso welfare
La deducibilità dipende dalla modalità di erogazione del servizio.
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In conclusione, la risposta n. 41 del 16 febbraio 2026 chiarisce che:
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