Demansionamento: illegittimo anche se non prevalente e continuativo

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Lo svolgimento di mansioni inferiori, anche se non prevalenti, può integrare demansionamento quando assume carattere sistematico e si protrae nel tempo, incidendo sulla professionalità del lavoratore.

La legittimità dell’assegnazione a mansioni inferiori è ammessa solo in presenza di attività marginali o occasionali. La durata continuativa costituisce elemento rilevante anche ai fini della prova del danno, liquidabile equitativamente in base all’incidenza delle mansioni non coerenti.

Demansionamento del personale sanitario e limiti delle mansioni inferiori  

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 7711 del 30 marzo 2026, interviene nuovamente sul tema del demansionamento del personale sanitario, fornendo precisazioni in merito ai limiti di assegnazione a mansioni inferiori e ai criteri di quantificazione del danno risarcibile.

Il caso: infermiere adibito a mansioni di supporto  

La vicenda riguarda un infermiere, inquadrato in categoria D, che per un periodo prolungato (oltre dieci anni) aveva svolto, oltre alle mansioni proprie del profilo professionale, anche attività tipiche del personale di supporto, quali compiti igienico-domestici e alberghieri.

I giudici di merito hanno accertato che:

  • le mansioni inferiori non erano prevalenti;
  • tali mansioni erano tuttavia svolte in modo sistematico e continuativo;
  • solo una parte delle attività poteva considerarsi complementare alla funzione infermieristica.

La Corte d’Appello ha quindi riconosciuto un danno da dequalificazione, liquidato in via equitativa nella misura del 10% della retribuzione per il periodo interessato.

Da qui il ricorso in sede di legittimità del datore di lavoro.

Mansioni inferiori: quando sono legittime  

La Cassazione, nella sua disamina, ribadisce un principio consolidato in materia di art. 2103 c.c., specificando che l’assegnazione a mansioni inferiori può ritenersi legittima solo in presenza di determinate condizioni:

  • carattere marginale delle mansioni inferiori rispetto a quelle proprie dell’inquadramento;
  • occasionalità dello svolgimento;
  • presenza di esigenze organizzative o di sicurezza.

La Suprema Corte precisa che non è sufficiente che le mansioni inferiori non siano prevalenti. È necessario che esse risultino anche quantitativamente e qualitativamente limitate.

Il principio affermato: rileva la sistematicità nel tempo  

L’elemento centrale della decisione riguarda la valutazione della marginalità. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che non possa essere qualificato come marginale o occasionale:

  • lo svolgimento di mansioni inferiori per circa il 10% dell’orario di lavoro;
  • protratto per un periodo ultradecennale.

Ne consegue che anche una quota ridotta di attività inferiori può integrare demansionamento se:

  • è stabile nel tempo;
  • incide in modo significativo sulla professionalità del lavoratore.

Danno da dequalificazione e prova presuntiva  

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la prova del danno. La Cassazione conferma che:

  • il danno non patrimoniale da demansionamento può essere provato anche tramite presunzioni semplici (artt. 2727 e 2729 c.c.);
  • la durata continuativa e sistematica della dequalificazione costituisce un elemento presuntivo idoneo.

La valutazione circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi logici.

Quantificazione del risarcimento  

In relazione alla liquidazione del danno, la Cassazione conferma la legittimità del ricorso al criterio equitativo, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Il giudice può determinare il risarcimento:

  • sulla base della percentuale della retribuzione;
  • tenendo conto della durata, dell’intensità e dell’incidenza delle mansioni inferiori.

Nel caso concreto, la misura del 10% è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata.

Implicazioni operative per i datori di lavoro  

La pronuncia fornisce indicazioni operative di rilievo:

  • l’assegnazione a mansioni inferiori deve essere limitata nel tempo e nell’intensità;
  • situazioni organizzative carenti non giustificano un utilizzo sistematico del personale in attività non coerenti con l’inquadramento;
  • è necessario monitorare la distribuzione delle attività per evitare fenomeni di dequalificazione anche parziale.

In particolare, nel settore sanitario, l’utilizzo degli infermieri per attività di supporto deve essere attentamente valutato alla luce del principio di tutela della professionalità.

Demansionamento, l'orientamento della giurisprudenza

L’ordinanza n. 7711/2026 consolida un orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di demansionamento.

Il principio affermato è chiaro: la non prevalenza delle mansioni inferiori non è sufficiente a escludere l’illegittimità, qualora tali mansioni siano svolte in modo sistematico e prolungato nel tempo.

La decisione rafforza la tutela della professionalità del lavoratore e richiama i datori di lavoro a un’attenta gestione organizzativa, al fine di prevenire responsabilità risarcitorie.

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