CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver
Pubblicato il 12 settembre 2025
In questo articolo:
- CGUE: lavoro, tutela contro le discriminazioni estesa ai caregiver
- Contesto normativo e giurisprudenziale della sentenza
- Il caso esaminato
- Origine e oggetto della controversia
- La decisione della Corte di giustizia UE
- Tutela contro la discriminazione indiretta per associazione
- Obbligo di accomodamenti ragionevoli per i lavoratori caregiver
- Irricevibilità della questione sulla definizione di caregiver
- Le conclusioni della Corte UE
- Obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati
- Diritti dei caregiver e tutela antidiscriminatoria
- La sentenza, in sintesi
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Il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica anche al lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, assiste un familiare affetto da disabilità.
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli nei confronti del predetto lavoratore, a patto che tali soluzioni non impongano al datore un onere sproporzionato.
CGUE: lavoro, tutela contro le discriminazioni estesa ai caregiver
E' quanto puntualizzato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) con sentenza dell’11 settembre 2025, causa C‑38/24, nell'occuparsi di una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letta alla luce della Carta e della Convenzione ONU.
La domanda pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di una controversia relativa al rifiuto del datore di lavoro di concedere a una lavoratrice un adeguamento delle condizioni di lavoro necessario per l’assistenza al figlio disabile.
Contesto normativo e giurisprudenziale della sentenza
La Direttiva 2000/78/CE e la parità di trattamento
La Direttiva 2000/78/CE, nel dettaglio, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, vietando ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, fondata tra l’altro sulla disabilità (art. 1 e 2). Essa impone, all’art. 5, l’obbligo per i datori di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli a favore delle persone disabili, purché non comportino un onere sproporzionato.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La Corte ha interpretato la direttiva in coerenza sistemica con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale:
- vieta ogni forma di discriminazione (art. 21),
- riconosce il diritto del minore a ricevere protezione e cure adeguate (art. 24),
- tutela l’autonomia e l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità (art. 26).
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Ratificata dall’Unione con decisione 2010/48/CE, la Convenzione ONU del 13 dicembre 2006, sui diritti delle persone con disabilità, amplia la definizione di discriminazione fondata sulla disabilità includendo il rifiuto di accomodamenti ragionevoli (art. 2) e riconosce il diritto delle famiglie delle persone disabili a ricevere protezione e supporto (preambolo lett. x, art. 5 e art. 7).
Il caso esaminato
Origine e oggetto della controversia
I fatti rilevanti
Nel caso esaminato, la lavoratrice, dipendente di un’impresa del settore trasporti, aveva richiesto l’assegnazione permanente a un turno di lavoro fisso per poter assistere il proprio figlio, minore e affetto da grave disabilità. Il datore di lavoro aveva concesso soluzioni provvisorie, rifiutando tuttavia l’adozione stabile di tali misure.
La lavoratrice aveva adito i giudici nazionali, che tuttavia avevano respinto le sue domande.
In sede di legittimità, la Corte di Cassazione italiana ha sollevato questioni pregiudiziali concernenti l’interpretazione della direttiva 2000/78/CE in relazione alla discriminazione indiretta per associazione.
Le questioni giuridiche rimesse alla Corte UE
Il rinvio ha sollevato, in particolare, i seguenti interrogativi:
- Se un lavoratore non disabile, che si prende cura di un figlio disabile, possa beneficiare della tutela antidiscriminatoria indiretta prevista dalla direttiva;
- Se il datore di lavoro sia tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli a beneficio di tale lavoratore;
- Se il concetto di “caregiver” rilevante ai fini dell’applicazione della direttiva debba essere definito in senso ampio.
La decisione della Corte di giustizia UE
Tutela contro la discriminazione indiretta per associazione
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che la direttiva 2000/78/CE, letta alla luce della Carta e della Convenzione ONU, vieta non solo la discriminazione diretta, ma anche la discriminazione indiretta per associazione.
In particolare, la tutela si estende ai lavoratori che, pur non essendo disabili, subiscono un trattamento svantaggioso in ambito lavorativo in ragione dell’assistenza prestata a un familiare disabile, come un figlio minore.
Tale interpretazione amplia il principio di parità di trattamento, già riconosciuto nella giurisprudenza Coleman (C‑303/06) per la discriminazione diretta, e assicura l’effettività della protezione antidiscriminatoria anche nei confronti di chi, per ragioni familiari, si trovi coinvolto in prima persona nella cura della disabilità.
Obbligo di accomodamenti ragionevoli per i lavoratori caregiver
In risposta alla seconda questione, la Corte ha affermato che l’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli, previsto dall’articolo 5 della direttiva, si applica anche ai lavoratori che, pur non essendo disabili, prestano assistenza a un familiare disabile, qualora l’assenza di tali misure comporti una discriminazione indiretta.
Tale estensione trova fondamento negli articoli 24 e 26 della Carta e negli articoli 2 e 7 della Convenzione ONU, che richiedono la tutela effettiva dei minori disabili e il sostegno al loro contesto familiare.
Gli accomodamenti richiesti devono essere appropriati rispetto alle esigenze concrete, ma non devono comportare un onere sproporzionato per il datore di lavoro.
Spetterà al giudice nazionale valutare, caso per caso, se le richieste del lavoratore superino tale soglia, tenendo conto di fattori quali i costi, le risorse disponibili e l’organizzazione aziendale.
Irricevibilità della questione sulla definizione di caregiver
La Corte di giustizia, per finire, ha dichiarato irricevibile la questione pregiudiziale relativa alla definizione del termine “caregiver” nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE.
I giudici europei hanno osservato, da un lato, che tale nozione non è contemplata dalla normativa dell’Unione europea, e, dall’altro, che il giudice del rinvio non ha fornito un’adeguata motivazione giuridica e fattuale a sostegno della domanda, come richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura.
In particolare, mancava una chiara esposizione del nesso tra la questione sollevata e la controversia principale, elemento necessario per consentire alla Corte di pronunciarsi utilmente sulla domanda.
Le conclusioni della Corte UE
La Corte di giustizia UE, in conclusione, ha interpretato la normativa europea richiamata sancendo che:
"il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono".
"un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l’assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato".
Obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati
La sentenza impone ai datori di lavoro una nuova valutazione del rischio discriminatorio, anche nei confronti di lavoratori non disabili che assistono familiari disabili. Sarà necessario:
- valutare le richieste di adattamento con criteri oggettivi;
- motivare eventuali dinieghi documentando l’onere sproporzionato.
Diritti dei caregiver e tutela antidiscriminatoria
I lavoratori caregiver sono quindi legittimati a fare valere la direttiva 2000/78/CE in giudizio anche in assenza di una disciplina nazionale espressa. Il principio di effetto utile del diritto dell’Unione consente infatti di contestare situazioni discriminatorie fondate su svantaggi indiretti correlati alla disabilità del familiare assistito.
La sentenza, in sintesi
| Sintesi del caso | Una lavoratrice ha chiesto modifiche permanenti all’orario di lavoro per assistere il figlio disabile. Il datore ha concesso solo accomodamenti provvisori. La controversia è giunta in Cassazione, che ha sollevato rinvio pregiudiziale alla CGUE. |
| Questione dibattuta | Se il lavoratore non disabile che presta assistenza a un familiare disabile possa beneficiare della tutela contro la discriminazione indiretta prevista dalla direttiva 2000/78/CE, e se il datore di lavoro sia obbligato ad adottare accomodamenti ragionevoli anche nei confronti di tale lavoratore. |
| Soluzione della CGUE | La direttiva 2000/78/CE si applica anche alla discriminazione indiretta per associazione. I datori di lavoro devono adottare soluzioni ragionevoli per i caregiver, se non comportano oneri sproporzionati. |
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