Bonus ZES unica anche per Marche e Umbria: come ottenere l'agevolazione
Pubblicato il 04 febbraio 2026
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Il Bonus ZES Unica previsto dal decreto Coesione può essere fruito previa presentazione di domanda telematica di ammissione all’INPS, utilizzando il modulo online disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto previdenziale.
Per quanto riguarda gli arretrati, il recupero delle agevolazioni relative alle mensilità da settembre 2024 a gennaio 2026 deve essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens delle sezioni <PosContributiva> e “Lista/PosPA” nei mesi di febbraio 2026, marzo 2026 e aprile 2026.
Inoltre, a partire dal 20 novembre 2025, è possibile fruire del beneficio anche per le assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria.
Sono le tre principali novità della circolare n. 10 del 3 febbraio 2026 con cui l'INPS sblocca il "Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno" previsto dall’articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.
La circolare arriva a meno di un mese dalla scadenza del periodo agevolato (tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025), illustrando le modalità di accesso all'incentivo e le condizioni specifiche per la sua fruizione.
Finalità e ambito dell’agevolazione
L’esonero contributivo di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 60/2024, finalizzato a sostenere lo sviluppo occupazionale e ridurre i divari territoriali nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES unica), è destinato ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, abbiano assunto personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le regioni beneficiarie dell'agevolazione comprendono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
A partire dal 20 novembre 2025, per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge 18 novembre 2025, n. 171, le Marche e l'Umbria sono state incluse nel novero delle regioni rientranti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica. Di conseguenza, l’INPS ha evidenziato che anche per le assunzioni effettuate in queste regioni è possibile usufruire dell’agevolazione prevista dal bonus ZES.
Datori di lavoro ammessi al beneficio
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati (anche non imprenditori), inclusi quelli del settore agricolo, che abbiano assunto personale non dirigenziale a tempo indeterminato.
Sono esclusi dal beneficio i datori di lavoro della pubblica amministrazione, come definito dall’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sono inoltre esclusi i datori di lavoro del settore domestico, dato il regime normativo e contributivo specifico che disciplina tali rapporti.
Requisiti per l’ammissione all’esonero
L’esonero è subordinato a specifici requisiti geografici, anagrafici e occupazionali:
Requisito geografico
L’assunzione a tempo indeterminato deve essere stata effettuata presso una sede o unità produttiva situata in una delle regioni della ZES unica.
Per ottenere l’agevolazione, è fondamentale che la prestazione lavorativa si svolga effettivamente in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza del lavoratore o dalla sede legale del datore di lavoro.
Se la sede di lavoro viene spostata fuori da una regione ZES, l’agevolazione non è più riconosciuta dal mese successivo al trasferimento.
ATTENZIONE: In ottica di semplificazione, l’INPS ha chiarito che, se il datore di lavoro è titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, ma ha una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, non è necessario richiedere la preventiva attribuzione di uno specifico codice di autorizzazione. Il requisito geografico verrà verificato successivamente tramite le comunicazioni obbligatorie relative alla sede di lavoro.
Requisito occupazionale
Il datore di lavoro non deve occupare più di 10 dipendenti nel mese in cui avviene l’assunzione incentivabile.
Il requisito dei limiti dimensionali (fino a 10 dipendenti) deve essere rispettato solo nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata. Le variazioni nel numero di dipendenti successivamente, sia in aumento che in diminuzione del personale occupato, non influenzano l'accesso all’esonero.
Il limite di 10 dipendenti deve essere calcolato al netto dei lavoratori per i quali si richiede l’esonero contributivo.
Stato occupazionale e requisito anagrafico del lavoratore
Il lavoratore deve essere disoccupato da almeno 24 mesi e deve avere compiuto 35 anni alla data dell’assunzione.
Per il requisito della disoccupazione, si considerano disoccupati:
- i lavoratori privi di impiego che dichiarano la propria disponibilità al lavoro tramite il sistema telematico;
- i lavoratori con reddito da lavoro dipendente o autonomo che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali spettanti.
Inoltre, l’esonero può essere applicato anche a lavoratori non disoccupati da 24 mesi, se in precedenza sono stati occupati a tempo indeterminato da un datore di lavoro precedentemente autorizzato e che ha beneficiato parzialmente dell’esonero. In questo caso, il nuovo datore di lavoro (anche il medesimo datore di lavoro che abbia effettuato la prima assunzione incentivata) può subentrare nell’agevolazione per il periodo residuo, anche se il lavoratore non soddisfa il requisito della disoccupazione.
Se il rapporto di lavoro si è interrotto per dimissioni o licenziamento oltre 6 mesi dall’assunzione incentivata, il nuovo datore può usufruire dell’agevolazione residua. Tuttavia, se il licenziamento avviene entro 6 mesi, non si può fruire dell’agevolazione.
Il periodo residuo dell’esonero è valido solo per le assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, e il secondo datore di lavoro può fruire dell’incentivo solo nei limiti del massimale autorizzato al primo datore.
Infine, il datore di lavoro deve rispettare il requisito dimensionale di 10 dipendenti al momento dell’assunzione per fruire dell’incentivo.
Rapporti di lavoro incentivabili
L’esonero contributivo è applicabile solo per le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Non è riconosciuto in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in indeterminato, né per apprendistato, lavoro domestico, o contratti intermittenti a chiamata.
È invece applicabile per lavori part-time e per rapporti di somministrazione a tempo indeterminato, purché la sede di lavoro sia in una delle regioni ZES.
Misura dell’esonero
L’esonero consiste nella copertura totale (100%) dei contributi previdenziali (solo quelli effettivamente sgravabili) a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, fino a un massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
L’agevolazione è comunque soggetta a limiti di spesa, definiti dal Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro (PN GDL) 2021-2027.
In caso di assunzione di lavoratori part-time, l’importo dell’esonero sarà proporzionato.
Modalità di fruizione dell’agevolazione
L’agevolazione è fruibile previa presentazione di una domanda telematica all’INPS, di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - “Incentivi Decreto Coesione- Articolo 24”.
La domanda deve contenere informazioni dettagliate sull’impresa e sul lavoratore assunto, come:
a) dati identificativi dell’impresa, con il numero di dipendenti nel mese di assunzione;
b) dati del lavoratore assunto a tempo indeterminato, con dichiarazione di disoccupazione di lunga durata;
c) tipo di contratto (tempo pieno o part-time) e percentuale oraria se part-time;
d) retribuzione mensile media, includendo ratei di tredicesima e quattordicesima, e aliquota contributiva datoriale. Per i contratti part-time, indicare la retribuzione effettiva;
e) Regione e provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa.
Una volta presentata la domanda, l'INPS calcola l'importo dell’esonero (per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro) e verifica la disponibilità di risorse, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i ventiquattro mesi di agevolazione spettante.
Se tutti i requisiti sono soddisfatti, l’agevolazione sarà approvata e registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Condizioni di spettanza e cumulabilità
Oltre che ai principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l’applicazione dell’esonero è condizionato alla sussistenza dell’Incremento occupazionale netto: l’assunzione deve determinare un aumento netto della forza lavoro dell’impresa, rispetto alla media occupazionale dei 12 mesi precedenti.
L’ Esonero ZES non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, come la "Decontribuzione Sud", o con gli incentivi economici per l’assunzione di lavoratori disabili o beneficiari di NASpI.
L’esonero contributivo è compatibile senza riduzioni con:
- la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni, come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, prorogato fino al 2027 dalla Legge di Bilancio 2025.
- l’esonero dell'1% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro con la Certificazione della parità di genere (legge 5 novembre 2021, n. 162), con un limite di 50.000 euro annui, rispettando la contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens
A partire dal mese di febbraio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero devono esporre i dati relativi alla fruizione dell’agevolazione nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, utilizzando il codice causale “EZES” e fornendo il numero di protocollo della domanda telematica.
In caso di rapporti a tempo parziale, l’importo spettante dovrà essere riparametrato in base all’orario di lavoro effettivamente prestato.
I dati esposti nel flusso Uniemens vengono riportati nel DM2013 "VIRTUALE" con i seguenti codici:
- L619: Conguaglio Esonero Contributivo ZES Unica
- L620: Arretrati Esonero Contributivo ZES Unica
La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> per le mensilità da settembre 2024 a gennaio 2026 deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile 2026.
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