Bonus Giovani ridotto se il lavoratore è trasferito fuori ZES
Pubblicato il 15 maggio 2025
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Dal 16 maggio 2025 i datori di lavoro possono presentare domanda telematica di ammissione al Bonus Giovani del decreto Coesione.
Gli esoneri contributivi sono, in buona sostanza, due. Si tratta, in particolare, del Bonus Giovani Nazionale e del Bonus Giovani ZES.
Il modulo di istanza on-line è unico e disponibile, dalla medesima data, sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”.
Bonus Giovani Nazionale
Il primo incentivo, previsto dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto Coesione e articolo 2, comma 2, del decreto attuativo dell’11 aprile 2025, è rivolto alla generalità dei datori di lavoro privati in relazione a:
- nuove assunzioni a tempo indeterminato anche part-time (inclusa la somministrazione, anche se il rapporto con l’utilizzatore è a termine),
- trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato,
effettuate sul territorio nazionale e riguardanti giovani che non abbiano 35 anni di età e mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L’esonero contributivo consiste nella riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ed effettivamente sgravabili, fino a un massimo mensile di 500 euro per lavoratore. Può essere fruito per un periodo massimo di 24 mesi.
Il periodo agevolabile decorre dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025.
Per questo tipo di esonero non è richiesto che la domanda all’INPS venga presentata prima dell’assunzione: il datore di lavoro può chiedere il riconoscimento dell’incentivo anche successivamente all’instaurazione (o trasformazione) del rapporto di lavoro.
La misura si configura come intervento generalizzato e, proprio per questo, non rientra nella disciplina degli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Bonus Giovani ZES
Il Bonus Giovani ZES è previsto dal comma 3 dell’articolo 22 del decreto Coesione e dall’articolo 2, comma 3, del decreto attuativo dell’11 aprile 2025.
L’agevolazione è destinata esclusivamente ai datori di lavoro che effettuano assunzioni/trasformazioni in unità produttive ubicate nelle 8 Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
I lavoratori, specifica il decreto attuativo dell’11 aprile 2025, devono avere sede di lavoro effettiva, vale a dire la sede presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata in una delle seguenti regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Come per il Bonus Giovani Nazionale, l’incentivo contributivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato/ trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato di giovani under 35 anni di età, mai occupati a tempo indeterminato.
A differenza del bonus nazionale:
- l’esonero contributivo totale della contribuzione datoriale effettivamente sgravabile è riconosciuto nel limite massino mensile di 650 euro per ciascun lavoratore, sempre per un periodo massimo di 24 mesi;
- la misura ha natura selettiva, in quanto riservata ad un’area geografica delimitata e con un’agevolazione più elevata e, per questo motivo, sottoposta ad autorizzazione da parte della Commissione europea, rilasciata con Decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025;
- il periodo agevolabile va dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- la domanda all’INPS deve essere presentata prima dell’evento agevolato (pertanto per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data di rilascio dell’apposito applicativo volto alla presentazione delle domande telematiche di riconoscimento dell’agevolazione)
Tabella di confronto tra Bonus Giovani Nazionale e Bonus Giovani ZES
Caratteristica |
Bonus Giovani Nazionale |
Bonus Giovani ZES |
Normativa di riferimento |
Art. 22, comma 1, D.L. 60/2024 |
Art. 22, comma 3, D.L. 60/2024 |
Periodo agevolabile |
Dal 01/09/2024 al 31/12/2025 |
Dal 31/01/2025 al 31/12/2025 |
Importo massimo mensile |
500 euro |
650 euro |
Destinatari territoriali |
Tutto il territorio nazionale |
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna |
Condizione anagrafica |
Meno di 35 anni |
Meno di 35 anni |
Condizione lavorativa pregressa |
Mai assunto a tempo indeterminato (salvo portabilità) |
Mai assunto a tempo indeterminato (salvo portabilità) |
Durata massima |
24 mesi |
24 mesi |
Eventi agevolati |
Assunzioni (anche somministrazione e part-time)/Trasformazioni a tempo indeterminato |
Assunzioni a tempo indeterminato (anche somministrazione e part-time) )/Trasformazioni a tempo indeterminato |
Domanda prima dell’assunzione/trasformazione |
Non necessaria |
Necessaria |
Incremento occupazionale netto (ULA) |
No |
Sì |
Soggetto ad autorizzazione UE |
No |
Sì (decisione C(2025) 649 final della Commissione Europea) |
Scelta del bonus
Il datore di lavoro può scegliere il bonus di cui vuole fruire nella domanda di ammissione.
L’INPS, con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, ha ricordato che per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al giorno precedente la data di rilascio dell’apposito applicativo volto alla presentazione delle domande telematiche di riconoscimento dell’agevolazione, può essere riconosciuto il solo Bonus Giovani nazionale (articolo 22, comma 1, del decreto Coesione), nei limiti di importo di 500 euro mensili, anche se la sede di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sia collocata nelle Regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno.
Per i rapporti di lavoro da instaurare a decorrere dalla data del rilascio dall’apposito applicativo e fino al 31 dicembre 2025, il datore di lavoro tuttavia può scegliere il Bonus Giovani nazionale anche se la sede di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa è collocata nelle Regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno.
Cosa succede in caso di trasferimento della sede del lavoratore?
L’INPS, con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, ha fornito un importante chiarimento con riguardo al maggior ammontare del Bonus Giovani ZES (articolo 22, comma 3, del decreto Coesione), destinato alle assunzioni e trasformazioni effettuate nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES),
Il riconoscimento dell’importo maggiorato fino a 650 euro mensili per ciascun lavoratore è giustificato dalla finalità della misura, che consiste nel promuovere l’occupazione stabile nel Sud Italia e nel contribuire concretamente alla riduzione dei divari economici e occupazionali tra le aree del Paese. Tuttavia, la fruizione di tale importo maggiorato è strettamente vincolata alla permanenza del luogo di lavoro nelle Regioni della ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). In altri termini, affinché il datore di lavoro possa continuare a beneficiare dell’agevolazione massima, è necessario che la prestazione lavorativa continui a essere svolta effettivamente all’interno delle suddette Regioni.
Cosa succede in caso di trasferimento? La circolare INPS n. 90/2025 chiarisce espressamente che se il lavoratore viene trasferito al di fuori della Zona Economica Speciale, il datore di lavoro privato non perde il diritto all’agevolazione, ma l’importo massimo mensile viene automaticamente ridotto a 500 euro, a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Analogamente, qualora il rapporto di lavoro originariamente incentivato dovesse cessare e il lavoratore venga nuovamente assunto da un altro datore di lavoro, il diritto alla parte residua del beneficio potrà essere mantenuto solo se la nuova attività lavorativa viene prestata ancora in una delle Regioni della ZES. Se invece la nuova sede è ubicata al di fuori di tali territori, il nuovo datore potrà beneficiare solo del massimale base di 500 euro.
Di contro, nel caso in cui un lavoratore inizialmente assunto al di fuori della ZES venga trasferito successivamente all’interno di una delle Regioni ammesse, non è previsto un aumento del massimale: l’incentivo rimane fissato a 500 euro mensili, per motivi legati ai vincoli di spesa e alle autorizzazioni europee già concesse.
E per i rapporti di lavoro in somministrazione?
Nel caso dei rapporti di lavoro in somministrazione, ai fini del riconoscimento dell’importo massimo dell’esonero contributivo non si ha riguardo alla sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione, ma esclusivamente al luogo effettivo in cui il lavoratore presta la propria attività.
Se il lavoratore è dipendente di un’Agenzia di somministrazione che ha sede legale o operativa in regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno e presta la propria attività lavorativa presso un utilizzatore ubicato in una regione differente, il beneficio può essere riconosciuto nel limite mensile di 500 euro.
Le variazioni del massimale di esonero fruibile per il personale trasferito hanno effetto a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
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