Bonus giovani e donne: il vademecum dei Consulenti del lavoro
Pubblicato il 04 giugno 2025
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Sono operativi i Bonus Giovani e Bonus Donne, due nuovi incentivi contributivi previsti dagli articoli 22 e 23 del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), con l’obiettivo di favorire l’occupazione stabile.
A partire dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro possono richiedere i benefici utilizzando le procedure telematiche disponibili sul sito dell’INPS, attraverso il Portale delle Agevolazioni.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 3 del 3 giugno 2025, fornisce un vademecum con le istruzioni per accedere agli esoneri contributivi, in conformità alle prescrizioni dei decreti attuativi dell’11 aprile 2025 e delle successive circolari dell’INPS, la n. 90 e 91 del 12 maggio 2025.
Focalizziamo qui l’attenzione sulla procedura di richiesta dei bonus.
Bonus giovani
Per fruire del Bonus Giovani, il datore di lavoro deve presentare un’istanza di ammissione all’agevolazione all’INPS, utilizzando esclusivamente il modulo online disponibile sul sito dell’Istituto previdenziale, all’interno della sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”. L’accesso avviene tramite autenticazione con le credenziali istituzionali e l’utilizzo dei servizi dedicati a consulenti e aziende.
In base allo stato di lavorazione delle domande saranno abilitate/disabilitate le funzioni disponibili.
Nel modulo, devono essere inseriti i dati identificativi dell’impresa (la matricola può essere ricercata per Codice fiscale) e del lavoratore, compreso, laddove l’assunzione sia già avvenuta e pertanto nel solo caso del Bonus giovani nazionale, il numero di protocollo della comunicazione obbligatoria trasmessa a partire dal 1° settembre 2024.
È inoltre necessario selezionare il comma dell’articolo 22 per il quale si chiede l’incentivo: comma 1 (bonus giovani nazionale) per rapporti di lavoro in essere o futuri, comma 3 (bonus giovani ZES unica Mezzogiorno) solo per rapporti futuri e territorialmente circoscritti alla ZES unica Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Occorre indicare la tipologia contrattuale (tempo pieno o parziale), l’orario, la retribuzione media mensile comprensiva di ratei (tredicesima e quattordicesima) e, per i rapporti part-time, la retribuzione deve essere riproporzionata all’orario di lavoro. L’INPS richiede anche l’aliquota contributiva a carico del datore, al netto delle contribuzioni non esonerabili, che rappresenta la base per il calcolo dell’esonero. L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.
È poi fondamentale specificare la sede (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) effettiva di svolgimento della prestazione lavorativa (regione e provincia).
Contestualmente, il datore di lavoro deve dichiarare – sotto la propria responsabilità – che:
- il giovane assunto non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato (art. 22, co. 2);
- l’assunzione non viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- non vi sono sospensioni dal lavoro in corso nella stessa unità produttiva, salvi i casi in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità con livelli di inquadramento diversi da quelli dei lavoratori sospesi (art. 31, co. 1, lett. c) d.lgs. 150/2015) a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Ministeriale 30/01/2015;
- non sono in essere provvedimenti sanzionatori definitivi per violazioni in materia di lavoro (DM 30/01/2015, allegato A);
- l’azienda non si trova in stato di difficoltà ai sensi del Reg. UE 651/2014;
- l’incentivo non è stato già richiesto sotto altra forma di contribuzione o finanziamento pubblico;
- per il comma 3 (bonus giovani ZES unica Mezzogiorno), si realizzi e mantenga un incremento occupazionale netto.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda:
- calcola il valore massimo del beneficio in base ai contributi dichiarati nella domanda;
- per il comma 3 (bonus giovani ZES unica Mezzogiorno), effettua verifiche nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- comunica l’eventuale esito di accoglimento della domanda.
Per il bonus giovani nazionale, nel caso in cui l’assunzione sia già stata effettuata, l’INPS comunica direttamente nel modulo online l’importo riconosciuto. Se invece si tratta di un’assunzione non ancora avvenuta, l’Istituto accantona le risorse e invia un avviso via PEC o e-mail ordinaria (in assenza della prima) e una notifica nell’area “MyInps”, con obbligo di perfezionare il contratto e inviare la comunicazione obbligatoria entro 10 giorni.
Bonus donne
Anche per il Bonus Donne la procedura prevede l’invio di una domanda telematica attraverso il Portale delle Agevolazioni dell’INPS, questa volta selezionando la sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”. Come nel caso precedente, l’accesso al sistema avviene mediante credenziali SPID, CNS o CIE.
Nel modulo, vanno inseriti i dati aziendali e quelli della lavoratrice, compresa per quest’ultima la residenza. Se l’assunzione è già avvenuta (nel caso di assunzione di donne ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e di donne occupate in settori o professioni con disparità di genere), è necessario indicare anche il numero di protocollo della comunicazione obbligatoria effettuata dal 1° settembre 2024.
NOTA BENE: La domanda di riconoscimento dell’incentivo per le donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.
Si indicano, inoltre, tipologia contrattuale (tempo pieno o part-time), orario e retribuzione media mensile, compresi i ratei. Per i part-time, anche in questo caso, la retribuzione deve essere riproporzionata. È necessario anche indicare l’aliquota contributiva agevolabile.
Va specificata la regione e provincia della sede (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) in cui la lavoratrice sarà effettivamente impiegata.
Quanto alle dichiarazioni obbligatorie, il datore di lavoro deve attestare che:
- la lavoratrice è svantaggiata ai sensi dell’art. 23 del D.L. 60/2024;
- non sussistono obblighi di assunzione o non è stato violato il diritto di precedenza (art. 31, d.lgs. 150/2015);
- non vi sono sospensioni del lavoro nella stessa unità produttiva, salvi i casi in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità con livelli di inquadramento diversi da quelli dei lavoratori sospesi (art. 31, co. 1, lett. c) d.lgs. 150/2015);;
- la lavoratrice non è stata licenziata nei 6 mesi precedenti da un datore con assetti proprietari coincidenti;
- non vi sono provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazioni in materia di lavoro (DM 30/01/2015, allegato A);
- sono rispettate le regole sugli aiuti di Stato;
- l’azienda non si trova in difficoltà ai sensi del Reg. UE 651/2014;
- l’incentivo non è stato già richiesto sotto altra forma di contribuzione o finanziamento pubblico;
- si realizzi e si mantenga un incremento occupazionale netto.
L’INPS procede al calcolo del beneficio, alle verifiche sul Registro degli Aiuti di Stato e, se ci sono risorse disponibili, riconosce il beneficio. In caso di rapporto già in essere (nei casi ammessi), l’importo riconosciuto è comunicato in calce al medesimo modulo telematico. Per i rapporti non ancora instaurati, l’INPS accantona le somme e invita via PEC/email e una notifica nell’area “MyInps”, a procedere con l’assunzione entro 10 giorni.
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