Autoproduzione energia (FER): proroga per domande di agevolazione
Pubblicato il 19 febbraio 2026
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Con il Decreto direttoriale n. 33 del 18 febbraio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle domande di agevolazione relative all’Avviso pubblico per la selezione di progetti di autoproduzione di energia da fonti di energia rinnovabile (FER).
La misura è finanziata nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” (PN RIC 2021-2027) e si inserisce nell’Obiettivo specifico RSO2.2, volto alla promozione delle energie rinnovabili in conformità alla Direttiva (UE) 2018/2001.
Quadro normativo di riferimento
Il decreto n. 33 del 18 febbraio 2026 interviene sull’Avviso adottato con:
- decreto n. 424 del 30 ottobre 2025, emanato dalla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari (DG PIF) del MASE;
- decreto n. 468 del 19 novembre 2025, con cui sono state approvate le Regole Operative della misura.
L’Avviso prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a:
- 262 milioni di euro, a valere sul PN RIC 2021-2027 – Linea di Azione 2.2.1 “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”.
Termine originario e nuova scadenza
L’articolo 9, comma 1, del decreto n. 424 del 30 ottobre 2025 aveva stabilito:
- apertura sportello dalle ore 10:00 del 3 dicembre 2025,
- chiusura sportello alle ore 10:00 del 3 marzo 2026.
Con il Decreto n. 33 del 18 febbraio 2026, il MASE ha disposto il differimento del termine finale.
Il termine per la presentazione delle domande è prorogato:
- alle ore 10:00 del 3 luglio 2026.
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto n. 424 del 30 ottobre 2025.
Motivazioni della proroga
La proroga è stata adottata sulla base di una valutazione oggettiva dell’andamento dello sportello.
In prossimità della scadenza del 3 marzo 2026:
- l’importo complessivo delle agevolazioni richieste non risultava idoneo ad assorbire integralmente la dotazione finanziaria disponibile;
- si è ritenuto opportuno favorire una maggiore partecipazione delle imprese;
- l’obiettivo è garantire il pieno utilizzo delle risorse del PN RIC 2021-2027.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di agevolazione devono essere presentate:
- esclusivamente in modalità telematica;
- tramite la piattaforma informatica resa disponibile dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A.;
- nel rispetto delle Regole Operative approvate con decreto n. 468 del 19 novembre 2025.
Le imprese proponenti devono allegare:
- dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN);
- relazione tecnica descrittiva del progetto;
- documentazione amministrativa e tecnica prevista dall’Avviso.
È fondamentale verificare la coerenza del progetto con i requisiti di ammissibilità previsti dalla Linea di Azione 2.2.1.
Obiettivo della misura: transizione energetica e competitività
L’Avviso per l’autoproduzione di energia da FER è finalizzato a:
- ridurre la dipendenza energetica delle imprese;
- favorire l’incremento della produzione da fonti rinnovabili;
- rafforzare la competitività del sistema produttivo;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici europei.
La misura si colloca nel quadro delle politiche di transizione verde e digitale sostenute dal PN RIC 2021-2027, per favorire la competitività e la crescita economica delle imprese localizzate nelle seguenti Regioni:
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Molise,
- Puglia,
- Sardegna,
- Sicilia.
Una quota pari al 60% delle risorse complessive è riservata alle piccole e medie imprese (PMI). All’interno di tale percentuale, una quota del 25% è destinata esclusivamente alle piccole imprese.
Interventi finanziabili
La misura prevede un contributo in conto capitale per:
- la realizzazione di nuovi impianti;
- il potenziamento di impianti esistenti.
Sono ammesse le seguenti tecnologie:
- impianti fotovoltaici;
- impianti termo-fotovoltaici;
- impianti misti fotovoltaici e termo-fotovoltaici.
La potenza del nuovo impianto, oppure della sezione oggetto di potenziamento, deve essere compresa tra:
- 10 kW e 1.000 kW.
Sistemi di accumulo: condizioni di ammissibilità
La misura consente di finanziare anche sistemi di accumulo connessi all’impianto di produzione, a condizione che siano rispettati specifici requisiti tecnici.
In particolare:
- il sistema di accumulo deve assorbire almeno il 75% dell’energia su base annua dall’impianto di produzione di energia rinnovabile a cui è direttamente collegato;
- la capacità di stoccaggio deve essere dimensionata in modo tale che la percentuale di energia prodotta dall’impianto e autoconsumata non superi il 90% su base annua.
Tali parametri garantiscono la coerenza dell’investimento con le finalità di autoproduzione e autoconsumo.
Intensità del contributo in conto capitale
L’agevolazione copre una quota delle spese ammissibili tramite contributo in conto capitale, la cui percentuale varia in funzione di:
- dimensione dell’impresa;
- tipologia di intervento;
- eventuali premialità (ad esempio: utilizzo di moduli iscritti al registro ENEA, possesso della certificazione ISO 50001).
Impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici
L’intensità massima, comprensiva di premialità, è la seguente:
- Piccole imprese, fino al 65% delle spese ammissibili;
- Medie imprese, fino al 55%;
- Grandi imprese, fino al 45%.
Sistemi di accumulo
Per i sistemi di accumulo connessi agli impianti:
- Piccole imprese, fino al 50% delle spese;
- Medie imprese, fino al 40%;
- Grandi imprese, fino al 30%.
Modalità di erogazione
Il contributo può essere erogato:
- in acconto, fino a un massimo del 30%, previa presentazione di fideiussione;
- a saldo, successivamente all’entrata in esercizio dell’impianto.
L’erogazione è subordinata alla verifica della corretta realizzazione dell’intervento e al rispetto dei requisiti previsti dalla misura.
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